(massima n. 1)
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., la notifica del decreto di citazione sia avvenuta mediante consegna alla moglie dell'imputato, convivente, la capacità di intendere e di volere del consegnatario, richiesta dal comma 4 dello stesso art. 157, si presume salvo prova contraria, perché la norma vieta la consegna dell'atto da notificare solo se la persona convivente con l'imputato sia in stato di “manifesta” incapacità di intendere e di volere. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva asserito che la moglie consegnataria era “affetta da turbe maniacali”, ma non aveva provato — e non aveva neppure asserito — che la moglie era in stato di manifesta turbe psichica al momento in cui ricevette dall'ufficiale giudiziario la copia del decreto di citazione. La S.C. ha aggiunto che — contrariamente a quanto sembrava ritenere il ricorrente — quando la notificazione avviene a mani di un convivente il codice di rito non richiede la sottoscrizione del consegnatario e l'avviso al destinatario a mezzo raccomandata, che invece richiede quando la consegna avviene a mani del portiere o di chi ne fa le veci — art. 157 comma terzo, c.p.p.).