(massima n. 1)
In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario č sufficiente, per la validitā della notifica, che quest'ultimo sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l'indicazione delle generalitā del consegnatario quando l'attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identitā. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato, a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani proprie di persona che l'agente postale attestava, sotto la propria responsabilitā, identificarsi con il destinatario dell'atto).