L’art. 157-ter c.p.p. (introdotta dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina le
notifiche degli atti introduttivi al giudizio all’imputato non detenuto: ossia, quelle notifiche relative alla fissazione dell’
udienza preliminare, della citazione diretta in giudizio (decreto di citazione a giudizio direttissimo per l’imputato libero ex comma 2 dell’
art. 450 del c.p.p.; decreto che dispone il giudizio immediato ex
art. 456 del c.p.p.; decreto di citazione diretta a giudizio ex
art. 552 del c.p.p. e decreto di citazione a giudizio in appello ex
art. 601 del c.p.p.), nonché del decreto penale di condanna.
Il comma 1 stabilisce che la notificazione di questi atti deve essere effettuata al
domicilio dichiarato o eletto ai sensi del comma 01 dell’art. 161 del c.p.p. (anche presso il cd. domicilio digitale e, quindi, all’indirizzo P.E.C. indicato dall’imputato). Ciò salvo che le indicazioni fornite dall’imputato siano inidonee o mancanti, nel qual caso si dovrà procedere con notifica al difensore ex comma 4 dell’
art. 161 del c.p.p..
In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, si deve applicare la
disciplina prevista per la prima notifica all'imputato non detenuto: cioè, la notifica dovrà essere fatta mediante consegna all’interessato nei luoghi e con le modalità previste dall’
art. 157 del c.p.p. (con esclusione, in tal caso, delle modalità telematiche di cui al comma 1 dell’
art. 148 del c.p.p.).
In tal modo, nel caso di mancata partecipazione dell’imputato al giudizio, il giudice può dichiarare con assoluta certezza la voluta assenza dell’imputato.
Poi, il comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui la notifica debba essere effettuata in
situazioni di particolare urgenza: ossia, nel caso di imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di decorso del termine di
improcedibilità ex
art. 344 bis del c.p.p. o durante l’applicazione una misura cautelare o in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile in base a specifiche esigenze. In questi casi, l’autorità giudiziaria può disporre che la notifica dell’atto introduttivo al giudizio sia
eseguita dalla polizia giudiziaria.
Infine, il comma 3 regolamenta la
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a seguito di impugnazione. Quando l’impugnazione viene proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notifica dell’atto di citazione al giudizio di appello è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater dell’
art. 581 del c.p.p.: da un lato, il comma 1-ter stabilisce l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio nell’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità; dall’altro lato, il comma 1-quater prevede uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall’imputato quando si è proceduto in sua assenza (tale mandato deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio).