(massima n. 1)
In tema di notificazioni all'imputato secondo la disciplina posta dall'art. 157 c.p.p., ove il notificatore, non avendo trovato il destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, lo depositi presso la casa del comune di residenza e ne dia comunicazione all'imputato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si deve ritenere conseguito il fine di effettiva possibilitą di conoscenza, senza che sia necessaria un'altra raccomandata, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 solo per le notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890.