(massima n. 1)
È nulla la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in quanto, da un lato, la previsione di cui all'art. 158 c.p.p. — per la quale gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata — non consente di presumere il ricevimento di quest'ultima e dall'altro l'art. 171, comma 1, lett. f) c.p.p., sancendo la nullità della notificazione ove non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8, si riferisce all'intera procedura prevista da quest'ultima norma, ivi compresa quella relativa al ricevimento della raccomandata.