(massima n. 1)
La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di ufficio, ove l'imputato aveva in precedenza eletto domicilio, anziché in quello successivamente dichiarato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, rimanendo, comunque, priva di effetti se non è dedotta tempestivamente, in quanto essa è soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché il difensore di fiducia, comparso nel giudizio di appello, era stato nominato con designazione in calce ad una memoria che conteneva l'indicazione della data dell'udienza).