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Articolo 148 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Organi e forme delle notificazioni

Dispositivo dell'art. 148 Codice di procedura penale

(1)1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione(2).

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale(3).

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta(4).

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo(5).

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire(5).

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo(6).

8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto(7).

Note

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(3) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il nuovo comma 2 riafferma quanto era stabilito dal previgente comma 5 dell'art. 148 c.p.p. (il quale precisava “La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale”), precisando che la notificazione è sostituita dalla lettura del provvedimento non solo quando la persona è presente, ma anche quando essa non è presente ed è rappresentata dal proprio difensore.
(4) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
La nuova disposizione fa espresso riferimento al documento analogico, riproponendo quanto già affermato dal vecchio comma 4 dell’art. 148 c.p.p. (il quale stabiliva “La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta”).
(5) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(6) Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La nuova norma riprende quanto previsto nel previgente comma 2 dell’art. 148 c.p.p. (il quale recitava "Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo").
(7)
Comma sostituito dall'art. 10, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La nuova formulazione del comma 8 riprende quanto già stabilito dal vecchio comma 3 dell'art. 148 c.p.p. ("L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto").

Ratio Legis

Durante il procedimento penale c’è l’esigenza di fornire e garantire la conoscenza del contenuto di determinati atti a coloro che ne sono destinatari. L’attività, che è posta in essere per assicurare la conoscenza di atti, è quella delle notificazioni. Lo scopo è quello di assicurare che i destinatari degli atti notificati possano esercitare i propri diritti (ad es., il diritto di difesa) o adempiere ai propri doveri (ad es., presentarsi per testimoniare).
Il legislatore ha rivisto l’intera disciplina delle notificazioni, prevedendo la modalità telematica come regola generale e principale. Questo per adattare la disciplina in esame alla riforma Cartabia, che punta alla celerità del processo.

Spiegazione dell'art. 148 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha inciso radicalmente sul sistema della notificazione degli atti nel procedimento penale, sostituendo innanzitutto l’art. 148 c.p.p.

Il nuovo comma 1 stabilisce, come regola generale (cioè, regola che vale “in ogni stato e grado del procedimento”), la notifica effettuata con modalità telematica: cioè, salvo che la legge disponga diversamente, la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero devono eseguire le notificazioni degli atti con modalità telematiche. Modalità telematiche che, nel rispetto della normativa su trasmissione e ricezione dei documenti informatici, devono assicurare:
  1. l’identità del mittente e del destinatario;
  2. l’integrità del documento trasmesso;
  3. la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.
Bisogna fare una precisazione. Prima della riforma, l’ufficiale giudiziario era l’organo istituzionalmente predisposto alle attività di notificazione. Invece, la modifica del 2022 ha reso "organi tipici della notificazione" la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero.

I successivi commi 2 e 3 (come modificati dalla riforma Cartabia) prevedono forme equipollenti e sostitutive alla notifica ex comma 1. La notifica con le modalità di cui al comma 1 può essere sostituita dalle seguenti attività:
  • il comma 2 stabilisce che la modalità di notifica ex comma 1 è sostituita dalla lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e dagli avvisi dati oralmente dal giudice o dal p.m. agli interessati in loro presenza, purché ne sia fatta menzione nel verbale;
  • il comma 3 precisa che la modalità di notifica ex comma 1 è sostituita dalla consegna, da parte della cancelleria o della segreteria, dell’atto in forma di documento analogico all’interessato. In questo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto l’eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Ai sensi dei commi 4 e 5 (come modificati dopo la riforma Cartabia), salvo diversa disposizione di legge, se non è possibile applicare i primi tre commi (cioè, se non è possibile notificare con le modalità telematiche per assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario o per impedimenti tecnici e non si è fatto ricorso a forme equipollenti), si applica una modalità alternativa: le notificazioni degli atti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

Poi, con la riforma Cartabia, sono stati introdotti, nell’art. 148, i commi 6 e 7: questi nuovi commi stabiliscono che, in casi eccezionali, le notificazioni possono essere eseguite anche dalla polizia giudiziaria (ad es., atti di indagini che la polizia giudiziaria è delegata a compiere) o dalla polizia penitenziaria (in casi di urgenza, nei procedimenti con detenuti).

Infine, il comma 8 (anch’esso inserito dalla Cartabia) ha precisato che, se la notifica viene effettuata con le modalità tradizionali, allora, di regola, l’atto va notificato per intero mediante consegna di copia dell’atto stesso al destinatario da parte dell’ufficiale giudiziario.
Se non è possibile la notifica in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve inserire la copia dell’atto in busta, che deve essere sigillata. Inoltre, l’ufficiale giudiziario poi deve trascrivere il numero cronologico della notificazione e deve darne atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La nuova disposizione generale dell’articolo 148 c.p.p. costruisce le coordinate fondamentali che orientano tutta la disciplina delle notificazioni.


Nell’attuazione del criterio di delega relativo alle notificazioni telematiche risulta centrale la scelta di campo – che presiede a tutte le disposizioni in materia di notificazioni – operata con la individuazione del “domicilio digitale”, la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile purché la notificazione per via telematica garantisca, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, che «le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario».


Il domicilio digitale è definito e regolato dal CAD (articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD). Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD. Tuttavia, occorre tenere conto anche di una importante norma specifica processuale, l’art. 16 ter d.l 179/2012, che - in linea con il CAD (che vale per il processo civile, penale, amministrativo, contabile e anche per la materia stragiudiziale) - specifica come le notifiche nel processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi.


Del resto, il CAD all’art. 2 comma 5 prevede che «le disposizioni del presente Codice si applicano [...] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico)».
Segnatamente l’art. 16 ter d.l. 179/2012, concernente i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, così dispone:
«1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 bis, 6 quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni
».


Da quanto riportato emerge che il domicilio digitale, per potersi ritenere idoneo ai fini delle notificazioni, deve - necessariamente - essere censito in uno dei pubblici elenchi richiamati. Attualmente i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche processuali sono:
- per professionisti e imprese, INI-PEC (art. 6 bis del CAD, richiamato dal sopra citato art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012);
- per le imprese, il Registro delle imprese (che confluisce comunque nell’INI-PEC);
- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il REGINDE (gestito da Giustizia);
- per le PA, il Registro delle PA (art. 16 co. 12 d.l. 179/2012), nonché l’Indice delle PA, previsto dall’articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 28 del d.l. 76 del 16 luglio 2020 che ha modificato l’art. 16 d.l. 179/2012).


Per i comuni cittadini, il CAD prevede ora l’INAD, gestito dall’AGID, ovvero l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6 quater).
Le linee guida relative all’INAD sono state rilasciate dall’AGID a settembre 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022. L’INAD, ai sensi del citato art. 6 quater del CAD, è realizzato e gestito dall’AgID che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all’articolo 6 bis del CAD (INI-PEC).
In ogni caso, l’art. 16 ter del d.l. n. 179, ossia la disposizione che valorizza i pubblici elenchi ai fini della comunicazione e notificazione nel processo, considera già l’elenco di cui all’art. 6 quater del CAD, disposizione che regola i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ora INAD).


L’art. 6 quater del CAD (“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese"), come modificato da ultimo dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, prevede quanto segue:
«1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6 bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6 bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6 bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel già menzionato elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)
».


L’art. 6 quater comma 2 stabilisce, in sostanza, che il professionista iscritto in albi ha quello specifico domicilio digitale a tutti i fini, salvo che non intenda eleggerne uno autonomo personale ai sensi del 6 quater. In altri termini, l’articolo 6 quater, comma 2 del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell’INI-PEC sia inserito anche nell’INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso.
Dunque, le linee guida dell’AGID su INAD, nel prevedere la possibilità di cessare il domicilio digitale eletto, stabiliscono anche che la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultino contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 6 quater, comma 2, del CAD.
L’INAD sarà popolato subito con l’inserimento degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC (salvo la scelta dei professionisti di individuarne uno personale e specifico: cfr. Linee guida Agid su INAD); pertanto, i soggetti iscritti ad INI-PEC se non eserciteranno la facoltà di indicare un diverso domicilio si troveranno automaticamente inseriti nell’INAD con il domicilio digitale professionale.
È, poi, curato l’allineamento tra ANPR e INAD: nelle linee guida dell’Agid è anche previsto che i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell’INAD sono trasmessi all’ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento.


Quanto al tema delle notificazioni, specifico rilievo assume anche il paragrafo 5 delle linee guida Agid (“Verifica dei domicili digitali e relative modalità”), che stabilisce che la responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati presenti all’interno dell’INAD è posta in capo al soggetto che ha effettuato la relativa comunicazione.
Si deve, dunque, ritenere pacifico che il semplice “recapito telematico” (definizione che compare nella legge delega), ovvero un semplice indirizzo di posta elettronica, non potrebbe mai avere caratteristiche tali per essere un domicilio idoneo ai fini della notifica, perché non soddisfa la previsione dell’art. 16 ter del d.l. 179/2012, norma primaria interdisciplinare e di sistema, che stabilisce come le notificazioni si possono fare solo ai domicili censiti in pubblici elenchi, di cui al CAD; né tale definizione risulterebbe soddisfacente alla luce della previsione della legge delega che stabilisce che “le trasmissioni e le ricezioni in via telematica” devono assicurare “al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario”.


In tale contesto normativo, l’opzione di fondo prescelta nell’attuazione del criterio di delega è stata quella di:
- prevedere come regola generale la notificazione per via telematica, ove il destinatario sia titolare di un “domicilio digitale” inteso nei termini sopra riferiti (in tal senso si veda la disposizione generale di cui all’art. 148 c.p.p.);
- prevedere la notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata solo nell’ipotesi in cui il destinatario abbia dichiarato tale domicilio telematico (in tal senso si veda la disposizione di cui all’art. 161 c.p.p.);
- prevedere che, ai soli fini del rintraccio o delle comunicazioni di cortesia, il destinatario possa fornire anche un semplice indirizzo di posta elettronica, non certificato.
Un sistema dunque idoneo a delineare una disciplina in linea con quanto stabilisce la normativa vigente riguardo al domicilio digitale, e rispettosa della giurisprudenza europea e di legittimità in tema di diritto alla conoscenza del processo da parte dell’imputato.
2 
La previsione di cui all’art. 1, comma 5, lett. a) della legge delega comporta la necessità di introdurre una norma di carattere generale che sostituisca quella dell’attuale art. 148; diviene pertanto regola generale quella della notifica con modalità telematiche.
Del resto, la stessa lett. a), nel prevedere, all’ultimo periodo, che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito può avvenire anche con modalità non telematica, pare configurare questa come eccezione rispetto alla regola generale che sarebbe tale non solo per il deposito ma anche per le notificazioni.


Essenziale è però che, sempre in attuazione del criterio di cui alla lett. a) suddetta, le modalità telematiche assicurino la identità del mittente e del destinatario, l’immodificabilità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.
Tale generale modalità di notifica non è stata tuttavia contemplata come esclusiva, essendosi ritenuto di prevedere modalità sussidiarie discendenti dalla impossibilità di utilizzo di quella telematica e rappresentate dalle altre modalità ordinarie di notifica. A ciò è peraltro conseguita la scelta di proporre l’abrogazione dell’art. 150 dedicato a forme particolari di notificazione disposte dal giudice, in quanto norma resa superflua dalle nuove disposizioni.


Si è ritenuto, inoltre, non opportuno individuare specificamente quali siano le modalità telematiche utilizzabili, perché le possibili evoluzioni tecnologiche suggeriscono di evitare di introdurre, all’interno del codice, specificazioni che vanno invece più opportunamente riservate a normazione tecnica attuativa.
Peraltro, i connessi interventi effettuati sul decreto-legge n. 179 del 2012 consentono di individuare, ad oggi, nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica oggi praticabile.


Nell’art. 148, inoltre, sono state assorbite tutte le notifiche effettuate dall’autorità giudiziaria, senza distinzione tra giudice o pubblico ministero: da qui, la conseguente abrogazione dell’art. 151 c.p.p. Alle modifiche apportate all’art. 148 e alle abrogazioni degli artt. 150 e 151 del codice consegue l’adeguamento del contenuto dell’art. 64 disp. att. c.p.p.

Massime relative all'art. 148 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 48911/2018

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni,notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 45384/2018

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie, il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata, non avendo ottemperato all'obbligo, gravante sul soggetto abilitato, di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione).

Cass. pen. n. 56280/2017

In tema di notificazione tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la specifica procedura del "Sistema di Notificazioni Telematiche" (SNT) per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato - non più soggetto a modifiche dopo l'invio - ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato. (Fattispecie in cui uno dei difensori dell'imputato aveva dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello, allegando una stampa dell'archivio della propria posta elettronica e dell'avviso di udienza ad esso allegato, che riportava una data di udienza successiva a quella fissata).

Cass. pen. n. 54141/2017

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco non avendo ottemperato a quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 che prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione).

Cass. pen. n. 2431/2017

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario

Cass. pen. n. 50316/2015

In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.

Cass. pen. n. 18235/2015

Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).

Cass. pen. n. 7058/2014

Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Cass. pen. n. 28451/2011

La notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma secondo bis, c.p.p..

Cass. pen. n. 11472/2011

La procedura di notificazione degli atti nei confronti dei difensori da eseguirsi con mezzi tecnici idonei di cui all'art. 148, comma secondo bis, c.p.p. non è condizionata a ragioni di urgenza.

Cass. pen. n. 8324/2006

La modifica legislativa dell'art. 148 c.p.p., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza.

Cass. pen. n. 217/2003

Nel caso di notificazioni o avvisi a difensori di cui sia stata disposta l'effettuazione «con mezzi tecnici idonei» (nella specie, telefax) ai sensi del comma 2 bis dell'art. 148 c.p.p., la mancata attestazione, da parte dell'ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall'ultima parte della suindicata disposizione normativa, comporta una mera irregolarità, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell'atto.

Cass. pen. n. 138/2000

In tema di forme delle notifiche dei provvedimenti, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 148 c.p.p. detta una disciplina generale che si applica anche alle ordinanze impositive di misura cautelare. (Fattispecie relativa ad ordinanza impositiva di misura cautelare emessa al termine della fase dibattimentale dalla Corte di Assise, alla presenza dell'imputato).

Cass. pen. n. 10495/1996

È valida la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della Corte d'appello; infatti l'art. 148, primo comma, c.p.p., a norma del quale «le notificazioni degli atti ... sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni», si riferisce, con quest'ultima locuzione, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Pertanto la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l'autorizzazione prevista dal predetto D.P.R. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell'ufficio ed un'efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell'art. 171 c.p.p.

Cass. pen. n. 5502/1996

Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio desumibile dagli artt. 148 comma 5 e 477 comma 3 c.p.p. è fissato per il dibattimento dagli artt. 487 e 488 comma 2, ma è di portata generale e si applica anche al giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in primo grado con rito abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle disposizioni transitorie.

Cass. pen. n. 2693/1996

La notificazione eseguita da un aiutante ufficiale giudiziario è legittima, posto che tale soggetto ai fini di detto servizio è equiparato all'ufficiale giudiziario.

Cass. pen. n. 5652/1995

La notificazione dell'istanza di rimessione del processo non ammette equipollenti, sia per il tenore letterale dell'art. 46 c.p.p., contenente un implicito rinvio alle forme previste dall'art. 148 dello stesso codice, sia per la rilevanza dell'atto che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, perché abbiano la possibilità di interloquire al riguardo. Ne consegue che non può assimilarsi alla notificazione della richiesta il deposito della stessa nelle mani dell'assistente giudiziario in udienza.

Cass. pen. n. 9231/1994

In tema di notifica, non è ravvisabile alcuna irregolarità, qualora nella relata l'ufficiale giudiziario non specifichi il luogo, nel quale è acceduto, dovendo ritenersi essere quello evidenziato nella intestazione dell'atto.

Cass. pen. n. 4152/1993

In tema di forme della notificazione la disposizione dell'art. 148 comma quinto c.p.p. riguarda soltanto i provvedimenti per i quali la lettura è espressamente prevista, come la decisione del giudice dell'udienza preliminare (art. 424 comma 2), la sentenza dibattimentale (art. 543 comma 3 c.p.p.), nonché gli avvisi dati verbalmente dal giudice. In ogni caso della lettura o dell'avviso dev'esser fatta menzione nel processo verbale. La lettura dei provvedimenti cautelari non è invece compresa in tale previsione. Pertanto la notificazione del provvedimento cautelare (art. 309 comma 1 c.p.p.) o dell'avviso di deposito di esso (art. 309 comma 3 c.p.p.) non ha nella legge alcun equipollente, tanto meno agli effetti del decorso del termine per impugnare.

Cass. pen. n. 3273/1993

Mentre l'art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati «per intero», la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato «in modo incompleto» (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non «intero», contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato).

Cass. pen. n. 3106/1992

La relazione di mancata notificazione dell'avviso di fissazione del compimento di un atto processuale urgente (quale la convalida dell'arresto in flagranza o del fermo e l'interrogatorio dell'indagato arrestato) al difensore di fiducia, anche quando tale attività sia affidata alla polizia giudiziaria, deve riportare gli elementi essenziali previsti dall'art. 168 del codice di rito penale, con riferimento, in particolare, all'attività svolta per ricercare il destinatario da notiziare. Tali informative debbono essere portate a conoscenza dell'autorità richiedente anche quando la relazione sulla mancata notificazione sia fatta pervenire a mezzo fonogramma, o altro mezzo di comunicazione celere, onde consentire le valutazioni del caso in relazione alla necessità o opportunità di rinnovo della notificazione o di nomina di difensore d'ufficio. (Fattispecie in cui l'organo di polizia giudiziaria, incaricato di notiziare il difensore di fiducia della data e del luogo dell'udienza di convalida del fermo, aveva fatto sapere, a mezzo fonogramma, di non aver avvisato il difensore, senza alcuna esplicitazione circa l'attività svolta per ricercare il notiziando e le ragioni della mancata notificazione. La Corte ha ritenuto non compiuta la notifica con le conseguenze del caso a riguardo della nullità degli atti compiuti nell'assenza del difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 1247/1992

Per la validità della notificazione al difensore dell'avviso della fissazione dell'udienza, prescritto dal comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, è sufficiente, avendo la legge prescritto la «completezza» dell'atto e non anche la sua «interezza» (art. 171, lett. a, c.p.p.), che l'atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l'originale in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso. (Nella fattispecie la copia dell'atto consegnata al difensore riportava con precisione il numero di ruolo del procedimento, il nome degli indagati, l'autorità procedente e il giorno dell'udienza).

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relative all'articolo 148 Codice di procedura penale

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R. L. chiede
giovedì 19/01/2023 - Campania
“Sono parte offesa in un procedimento penale per diffamazione (il reato si è consumato nel maggio 2019). Nel febbraio 2022 il GIP ha emesso un decreto penale di condanna a carico dei 3 imputati; ma il decreto non è stato ancora notificato. Poiché temo che gli imputati possano beneficiare della prescrizione a causa di "lentezza" del sistema delle notificazioni, chiedo se con la riforma Cartabia tale procedura può essere più rapida e semplificata e cosa posso fare per far sì che si realizzi in tempi congrui.”
Consulenza legale i 26/01/2023
Il decreto penale di condanna è regolato dagli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale e viene emesso su richiesta del Pubblico ministero dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per reati di non particolare gravità, per i quali si possa applicare la sola pena pecuniaria (multa o ammenda).

Il decreto penale di condanna, per produrre effetti e per consentire all’imputato di proporre opposizione, deve necessariamente essere notificato all’imputato; se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, come vedremo in seguito, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
Può accadere che il querelante, persona offesa, abbia contezza dell’emissione del decreto ancor prima della notifica all’imputato, ciò tramite accesso in cancelleria.

La Riforma Cartabia è entrata in vigore Il 30 dicembre 2022 ed è intervenuta sulla disciplina; l’articolo 1 comma 10 lettera d), della legge delega n. 134/2021 ha assegnato, in particolare, al legislatore delegato tre direttive stringenti:
- prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’art. art. 335 del c.p.p.;
- stabilire che, nei casi previsti dall’articolo 460, comma 5, c.p.p., ai fini dell’estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
- assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

ll D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della L. 27 settembre 2021 n. 134, introduce significative innovazioni sul regime delle notifiche del procedimento penale: la notifica telematica diventa la regola generale del procedimento notificatorio nel codice di procedura penale.
Le notifiche “tradizionali” avranno luogo, in via sussidiaria, solo (art. 148 comma 4 c.p.p.):
-ricorra un caso previsto dalla legge;
-vi sia assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario;
- ostino impedimenti tecnici.

Vi è poi una differente modalità di notifica a seconda che il soggetto abbia già avuto “contatti” con l’autorità giudiziaria o meno.

Nel primo caso, per effetto del rimodellato testo dell’art. art. 161 del c.p.p., il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato non detenuto devono invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, avvisandolo, altresì, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora il domicilio sia o divenga inidoneo «le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio».
Secondo il nuovo tenore testuale della norma, il soggetto può eleggere domicilio non solo in luoghi fisici, indicati nell'articolo art. 157 del c.p.p. ma anche presso «un indirizzo di posta elettronica certificata».
Il nuovo comma 7-bis dell’art. art. 148 del c.p.p. prevede che «Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4», ovvero con le modalità tradizionali.

Occorre attendere l’applicazione in concreto delle nuove norme ma sembrerebbe, dunque, che la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero possano effettuare telematicamente la notifica del decreto penale di condanna all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato che vi abbia dichiarato domicilio.
Secondo poi l’art. 164 cod. proc. pen. la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nella precedente formulazione, «per ogni stato e grado del procedimento», ma vale solo per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio ad imputati non detenuti.

Pertanto, la notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, in base al nuovo art. 157 ter cod. proc. pen., salvo che l’imputato sia detenuto, va effettuata «al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1», e dunque, come si è visto, anche presso l’«indirizzo di posta elettronica certificata» dell’imputato, qualora presso di esso egli abbia dichiarato domicilio. La notifica telematica è curata dalle segreterie dei PM e cancellerie e quando essa non possa aver luogo, interverrà come sempre l’Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni con le modalità (tradizionali) previste (art.148 comma 5 c.p.p.)

Nel caso in cui manchi un domicilio dichiarato o eletto, la notifica deve essere eseguita «nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo art. 157 del c.p.p., con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1», e, dunque, prioritariamente e preferibilmente mediante consegna di copia all’interessato, onde consentire al giudice, in caso di mancata personale partecipazione dell’imputato al giudizio, di dichiararne l’assenza in maniera pressoché inattaccabile.
Da ultimo la Polizia Giudiziaria potrà essere investita della notifica quando sia il PM a chiederlo “nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia Giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”; Viene poi introdotta la disposizione di cui all’art. 157 ter comma 2 c.p.p. che regola gli ulteriori casi in cui l’Autorità giudiziaria potrà servirsi della Polizia Giudiziaria per le notifiche: ciò quando sia necessario “per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”. Si prevede dunque che l’Autorità Giudiziaria abbia il potere di disporre che la notificazione all’imputato del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Il decreto penale di condanna con la coeva modifica dell’art. art. 160 del c.p.. viene inserito tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione e ciò dalla sua emissione e non dalla sua notificazione.

Con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la notificazione dovrebbe essere più rapida, tuttavia occorre attendere l'effettiva applicazione pratica. Si consiglia, tramite un legale, di sollecitare presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il decreto di condanna ed eventualmente anche con l’ausilio del PM richiedente il decreto penale di condanna.