La nuova disposizione generale dell’articolo 148 c.p.p. costruisce le coordinate fondamentali che orientano tutta la disciplina delle notificazioni.
Nell’attuazione del criterio di delega relativo alle notificazioni telematiche risulta centrale la scelta di campo – che presiede a tutte le disposizioni in materia di notificazioni – operata con la individuazione del “domicilio digitale”, la cui disponibilità da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile purché la
notificazione per
via telematica garantisca, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, che «
le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario».
Il domicilio digitale è definito e regolato dal CAD (articolo
1, comma 1, lettera n-
ter del CAD). Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-
ter del CAD. Tuttavia, occorre tenere conto anche di una importante norma specifica processuale, l’art. 16
ter d.l 179/2012, che - in linea con il CAD (che vale per il
processo civile, penale, amministrativo, contabile e anche per la materia
stragiudiziale) - specifica come le notifiche nel processo debbano essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi.
Del resto, il CAD all’art.
2 comma 5 prevede che «
le disposizioni del presente Codice si applicano [...] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico)».
Segnatamente l’art. 16
ter d.l. 179/2012, concernente i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, così dispone:
«
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 bis, 6 quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni».
Da quanto riportato emerge che il domicilio digitale, per potersi ritenere idoneo ai fini delle notificazioni, deve - necessariamente - essere censito in uno dei pubblici elenchi richiamati. Attualmente i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche processuali sono:
- per professionisti e imprese, INI-PEC (art. 6
bis del CAD, richiamato dal sopra citato art. 16
ter del d.l. n. 179 del 2012);
- per le imprese, il
Registro delle imprese (che confluisce comunque nell’INI-PEC);
- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il REGINDE (gestito da Giustizia);
- per le PA, il Registro delle PA (art. 16 co. 12 d.l. 179/2012), nonché l’Indice delle PA, previsto dall’articolo 6
ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 28 del d.l. 76 del 16 luglio 2020 che ha modificato l’art. 16 d.l. 179/2012).
Per i comuni cittadini, il CAD prevede ora l’INAD, gestito dall’AGID, ovvero l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6
quater).
Le linee guida relative all’INAD sono state rilasciate dall’AGID a settembre 2021 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022. L’INAD, ai sensi del citato art. 6
quater del CAD, è realizzato e gestito dall’AgID che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all’articolo 6
bis del CAD (INI-PEC).
In ogni caso, l’art. 16
ter del d.l. n. 179, ossia la disposizione che valorizza i pubblici elenchi ai fini della comunicazione e notificazione nel processo, considera già l’elenco di cui all’art. 6
quater del CAD, disposizione che regola i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (ora INAD).
L’art. 6
quater del CAD (“
Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese"), come modificato da ultimo dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, prevede quanto segue:
«
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6 bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6 bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6 bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel già menzionato elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)».
L’art. 6
quater comma 2 stabilisce, in sostanza, che il professionista iscritto in albi ha quello specifico domicilio digitale a tutti i fini, salvo che non intenda eleggerne uno autonomo personale ai sensi del 6
quater. In altri termini, l’articolo 6
quater, comma 2 del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell’INI-PEC sia inserito anche nell’INAD quale domicilio digitale in qualità di persone fisiche, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso.
Dunque, le linee guida dell’AGID su INAD, nel prevedere la possibilità di cessare il domicilio digitale eletto, stabiliscono anche che la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultino contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 6
quater, comma 2, del CAD.
L’INAD sarà popolato subito con l’inserimento degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC (salvo la scelta dei professionisti di individuarne uno personale e specifico: cfr. Linee guida Agid su INAD); pertanto, i soggetti iscritti ad INI-PEC se non eserciteranno la facoltà di indicare un diverso domicilio si troveranno automaticamente inseriti nell’INAD con il domicilio digitale professionale.
È, poi, curato l’allineamento tra ANPR e INAD: nelle linee guida dell’Agid è anche previsto che i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell’INAD sono trasmessi all’ANPR con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento.
Quanto al tema delle notificazioni, specifico rilievo assume anche il paragrafo 5 delle linee guida Agid (“
Verifica dei domicili digitali e relative modalità”), che stabilisce che la responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati presenti all’interno dell’INAD è posta in capo al soggetto che ha effettuato la relativa comunicazione.
Si deve, dunque, ritenere pacifico che il semplice “recapito telematico” (definizione che compare nella legge delega), ovvero un semplice indirizzo di posta elettronica, non potrebbe mai avere caratteristiche tali per essere un domicilio idoneo ai fini della notifica, perché non soddisfa la previsione dell’art. 16
ter del d.l. 179/2012, norma primaria interdisciplinare e di sistema, che stabilisce come le notificazioni si possono fare solo ai domicili censiti in pubblici elenchi, di cui al CAD; né tale definizione risulterebbe soddisfacente alla luce della previsione della legge delega che stabilisce che “
le trasmissioni e le ricezioni in via telematica” devono assicurare “
al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario”.
In tale contesto normativo, l’opzione di fondo prescelta nell’attuazione del criterio di delega è stata quella di:
- prevedere come regola generale la notificazione per via telematica, ove il destinatario sia titolare di un “domicilio digitale” inteso nei termini sopra riferiti (in tal senso si veda la disposizione generale di cui all’art. 148 c.p.p.);
- prevedere la notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata solo nell’ipotesi in cui il destinatario abbia dichiarato tale domicilio telematico (in tal senso si veda la disposizione di cui all’art.
161 c.p.p.);
- prevedere che, ai soli fini del rintraccio o delle comunicazioni di cortesia, il destinatario possa fornire anche un semplice indirizzo di posta elettronica, non certificato.
Un sistema dunque idoneo a delineare una disciplina in linea con quanto stabilisce la normativa vigente riguardo al domicilio digitale, e rispettosa della giurisprudenza europea e di legittimità in tema di diritto alla conoscenza del processo da parte dell’
imputato.