(massima n. 1)
La notificazione ai sensi dell'art 157, comma ottavo, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla. (Nella fattispecie, la Corte, rilevata la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata concernente la notificazione all'imputato, secondo le modalitą dell'art. 157, comma ottavo, cit., dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ha ritenuto che ricorresse una nullitą a regime intermedio, inficiante, in quanto ritualmente eccepita, altresģ il decreto di citazione in appello e la sentenza emessa ad esito del relativo giudizio).