(massima n. 1)
La notifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p. (deposito nella casa comunale con comunicazione all'interessato tramite il servizio postale) si perfeziona con la ricezione della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario; nel caso, tuttavia, di omessa consegna della stessa (per mancanza od inidoneità della persona normativamente individuata), l'art. 8 comma 2 della legge 20 novembre 1982 n. 890 prevede alcuni adempimenti formali a carico dell'ufficiale postale che deve darne atto nella ricevuta di ritorno che accompagna la raccomandata: lo stesso infatti deve provvedere alla affissione di avviso alla porta di ingresso della abitazione del destinatario, ovvero alla immissione dell'avviso stesso nella sua cassetta postale. Tali adempimenti, raccordandosi con quelli espletati dall'organo notificatore, formano un'unità indissolubile, finalizzata alla conoscenza legale dell'atto da parte dell'interessato e nessuna presunzione può supplire alla loro assenza. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva rigettato l'incidente di esecuzione con il quale il ricorrente intendeva far valere la nullità della notifica della sentenza contumaciale di condanna notificatagli ex art. 157 comma 7 c.p.p., ma priva, sull'avviso di ricevimento, dalla indicazione delle espletate incombenze relative all'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).