Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 40 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Connessione

Dispositivo dell'art. 40 Codice di procedura civile

Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.

La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse (1).

Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione(2).

Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439.

Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza [del pretore o] 2 del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo(3).

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] 2 al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale.

Note

(1) La norma indica che l'eccezione di competenza deve essere sollevata a pena di decadenza entro la prima udienza ex art. 183 del c.p.c.. Pertanto, occorre che sussista una precisa volontà di determinare lo spostamento della competenza.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) L'articolo in esame individua il principio generale in base al quale tutte le cause connesse che siano assoggettate a riti diversi, devono essere trattate con il rito ordinario. Tale regola non vale nell'ipotesi in cui una di queste sia una controversia di lavoro o previdenza (v. artt.409,412 c.p.c.), perchè in tal caso le cause connesse verranno tutte decise con il rito del lavoro.
Diversamente, se le cause connesse sono assoggettate tutte a riti speciali saranno trattate e decise con il rito previsto per quelle tra esse in ragione della quale viene incardinata la competenza.

Ratio Legis

Di norma la connessione ricorre quando due azioni o cause hanno in comune i soggetti, c.d. connessione soggettiva, il petitum o la causa petendi, c.d. connessione oggettiva. Mediante tale istituto il legislatore intende evitare il rischio di un accertamento divergente dello stesso fatto ad opera di giudici diversi ed il conseguente pericolo di un contrasto fra giudicati.

Spiegazione dell'art. 40 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore, riagganciandosi alle precedenti disposizioni contenute negli articoli che vanno dal 31 al 36 c.p.c., ha intenso garantire il rispetto del principio di economicità processuale, con la differenza che, mentre nelle ipotesi previste dalle norme che precedono le cause connesse si trovano nello stesso processo, qui la pendenza dei diversi procedimenti ha luogo di fronte ad uffici giudiziari diversi.
La finalità che si vuole raggiungere è quella di offrire alle parti la possibilità di realizzare in un secondo momento quel simultaneus processus che avrebbe dovuto realizzarsi sin dall’inizio.
Il secondo comma fissa un preciso limite temporale entro cui eccepire la connessione, disponendo che essa può essere eccepita o rilevata d’ufficio entro e non oltre la prima udienza della causa che è stato istruita per seconda; in ogni caso non potrà disporsi la rimessione se la prima causa si trova in uno stato avanzato dell’istruttoria, in quanto, a differenza della seconda causa, sarebbe già matura per la decisione.
A tale riguardo in giurisprudenza si è affermata la tesi secondo cui il giudice non può disporre la rimessione di una causa all’altro giudice se lo stato della causa non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse, e ciò per evitare che il processo non porti al conseguimento di alcun risultato pratico (è questo un accertamento che dovrà essere effettuato dal giudice anche d’ufficio).
Nel momento in cui, dunque, il giudice riconosce che sussistono i presupposti per la connessione delle cause, emette un’ordinanza, con la quale fissa un termine per la riassunzione della causa dinanzi all’altro giudice (l’ipotesi normale è che il giudice della causa proposta per seconda chiuda il suo procedimento e lo rimetta dinanzi al giudice della causa proposta per prima).
L’ordinanza con cui viene disposta la rimessione (fatta eccezione per quella pronunciata dal giudice di pace) è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 del c.p.c..
Come può chiaramente notarsi, tra le norme che vengono qui richiamate non compare l’art. 33 del c.p.c. (relativo al c.d. cumulo soggettivo), e ciò perché le ipotesi di connessione che il legislatore ha voluto qui regolamentare sono soltanto quelle oggettive (non viene neppure richiamato, infatti, l’art. 104 del c.p.c., relativo alla pluralità di domande contro la stessa persona).
Ciò induce a poter affermare che la diversità di rito si pone come ostacolo alla connessione, e dunque al simultaneo processo, solo nei casi di cumulo soggettivo, mentre trova applicazione in tutti gli altri casi, compresi quelli di rito diverso.
In particolare, per effetto della connessione, è consentita una deroga al rito nei casi di cause accessorie (art. 31 del c.p.c.), cause di garanzia (art. 32 del c.p.c.), accertamenti incidentali (art. 34 del c.p.c.), eccezione di compensazione (art. 35 del c.p.c.) e cause riconvenzionali (art. 36 del c.p.c.).
Secondo quanto risultava previsto al terzo comma, nella sua formulazione ante Riforma Cartabia, le cause cumulate dovevano essere decise seguendo il rito ordinario, e ciò anche qualora una causa fosse soggetta al rito speciale e l’altra connessa al rito ordinario; facevano eccezione le cause attinenti alla materia del lavoro e della previdenza, nel qual caso tutte le altre, se soggette al rito ordinario, venivano attratte e giudicate con il rito del lavoro.
L’applicazione di tale meccanismo di adeguamento ad un’unica forma processuale era prevista come obbligatoria ed, in quanto tale, sfuggiva alla disponibilità delle parti (questo perché la forma del processo afferisce a scelte di ordine pubblico legislativo e le questioni che derivano dall’inottemperanza delle relative disposizioni sono, come tali, rilevabili d’ufficio).
A seguito della Riforma Cartabia, invece, al terzo comma dell’art. 40 del c.p.c. è inserita la disciplina che dispone la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione (ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36) tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 del codice di procedura civile.
Tale intervento risponde alla finalità di operare un coordinamento fra l’eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e altri riti speciali diversi da quelli in materia lavoristica e di locazione.
Nel quarto comma si disciplina il caso in cui le cause connesse siano soggette a riti speciali diversi, disponendosi che debbono essere trattate con il rito della causa in base alla quale viene attribuita la competenza, come avviene per le cause accessorie.
Qualora, poi, tutte le cause appartengano alla competenza dello stesso giudice, allora dovranno essere trattate con il rito previsto per la causa di maggior valore.
Le modalità per mezzo delle quali viene di fatto realizzato il mutamento di rito sono previste al quinto comma della norma, ove viene precisato che se una causa connessa ad altra di lavoro o previdenza è stata trattata con un rito diverso da quello del lavoro, allora il giudice provvederà a norma degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c. (tali norme presuppongono la precisazione delle difese e la regolarizzazione degli atti, al fine di consentire che la trattazione possa proseguire dinanzi allo stesso giudice che le ordina).
Ai successivi commi sesto e settimo viene previsto che, nel caso in cui una causa di competenza del Giudice di Pace sia connessa ex artt. 31, 32 34, 35 e 36 c.p.c. ad altra causa di competenza del Tribunale, sarà il Giudice di Pace a dover pronunciare ex officio la connessione in favore del Tribunale.
Poiché il giudicante viene spogliato della cognizione sulla causa, la connessione va dichiarata con sentenza ed il rilievo può avvenire esclusivamente entro la prima udienza; infatti, l’art. 320 del c.p.c. prevede la fissazione di un’udienza successiva a quella di trattazione soltanto per produzioni e richieste istruttorie, il che comporta che anche dinanzi al giudice di pace, nella fase successiva alla prima udienza di trattazione, non sarà possibile esercitare poteri e facoltà diversi da quelli inerenti alle deduzioni istruttorie.
Se il provvedimento che decide sul rito applicabile non viene espressamente impugnato, su di esso si formerà il giudicato e non sarà più esperibile il successivo riesame della questione.

Massime relative all'art. 40 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4712/2021

In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società o persone fisiche ad una società di persone (cd. "supersocietà di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 28456/2020

Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 40 cit. tra un processo avente ad oggetto il pagamento di una somma in via di surroga ed un altro di opposizione a decreto ingiuntivo concernente la medesima somma, ma il cui diritto apparteneva a soggetti differenti ed a diverso titolo). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 14224/2017

La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.

Cass. civ. n. 19053/2016

In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..

Cass. civ. n. 24917/2014

Qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari e per l'asserita necessità di esternalizzare parte dell'attività di impresa, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, sicché, in tale caso, in forza dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ., è competente il giudice del lavoro.

Cass. civ. n. 23937/2010

In tema di competenza, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non operando la "translatio iudicii" a norma dell'art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente; né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40 c.p.c., poiché esse non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale.

Cass. civ. n. 16355/2010

Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia. ( In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di cumulo soggettivo tra una opposizione agli atti esecutivi, di competenza, "ratione materiae", del tribunale, ed una opposizione all'esecuzione di competenza, "ratione valoris", del giudice di pace, sussiste la competenza del tribunale su tutte le domande, in applicazione delle norme di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 104, c.p.c., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione).

Cass. civ. n. 29580/2008

In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti a diversi giudici - ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso - non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da ricondurre nell'ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità; ne consegue che, indipendentemente dai limiti posti dall'art. 40 c.p.c. attraverso il richiamo agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati (nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha dichiarato la connessione tra due cause relative al medesimo sinistro stradale, proposte davanti a giudici diversi e con parti non del tutto identiche, evidenziando in motivazione l'errore in cui era incorso il tribunale che aveva ravvisato, invece, un caso di continenza).

Cass. civ. n. 2655/2008

L'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva — data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia — ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (nella specie, la S.C. — dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario — ha rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello che, in una controversia promossa dall'Agenzia delle entrate nei confronti del fideiussore di una società dichiarata decaduta dal contributo per la realizzazione di uno stabilimento industriale, aveva dichiarato l'estraneità del rapporto dedotto in giudizio rispetto a quello di finanziamento).

Cass. civ. n. 6520/2007

Al giudice di pace non è consentita l'applicazione dell'art. 36 c.p.c., e cioè separare una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore e rimettere le parti per la decisione soltanto su di essa dinanzi al giudice superiore perché l'art. 40, settimo comma, c.p.c. lo obbliga, in caso di connessione, a rimettere a quest'ultimo tutta la causa, e perciò sia la domanda principale sia la domanda riconvenzionale.

Cass. civ. n. 16945/2006

Nell'ipotesi in cui siano proposte al giudice di pace una domanda principale da decidere secondo equità e una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, ove tra le stesse esista connessione, nel senso che i fatti all'origine delle due domande siano sostanzialmente gli stessi, l'intera causa deve essere decisa secondo diritto, in quanto l'art. 40, settimo comma, c.p.c., fissa non solo un principio in tema di competenza per connessione, ma anche il principio di unitarietà della decisione, inteso sia come simultaneità del processo che come unicità della regola decisionale; ne consegue che la relativa pronuncia, ancorché emessa, come nella specie, secondo equità, deve essere impugnata con l'appello, ed il ricorso in cassazione, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 17404/2004

L'art. 40 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi. Nessun rapporto di conseguenzialità è — ad un tal riguardo — ravvisabile fra la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione di un assegno divorzile, soggetta al rito camerale previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e la domanda di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto proposta sulla base di una scrittura privata sottoscritta dalle parti prima del divorzio, non essendo questa connessa con la domanda di liquidazione dell'assegno divorzile, la cui percezione costituisce una condizione necessaria solo se il diritto al pagamento di parte del t.f.r. dell'ex coniuge sia fondato sull'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.

Cass. civ. n. 7621/2003

Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.

Cass. civ. n. 15779/2000

Una causa connessa per una delle ipotesi previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. con una causa di opposizione allo stato passivo può trasmigrare dinanzi al giudice competente a decidere quest'ultima sia perché in tali casi la diversità del rito, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, c.p.c., non ostacola il simultaneus processus, sia perché comunque, ai sensi dell'art. 99 L. fall., il giudice delegato, dopo l'istruttoria, rimette la predetta opposizione per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., sì che la medesima non è soggetta al rito speciale.

Cass. civ. n. 15366/2000

Il procedimento camerale, promosso in unico grado, davanti al Tribunale od alla Corte d'appello, da un avvocato, per la liquidazione di diritti ed onorari nei confronti del cliente, non si sottrae alla disciplina dell'art. 40 c.p.c., e, pertanto, ove si ponga in rapporto di connessione con altra causa instaurata da detto cliente con il rito ordinario, deve trasmigrare davanti al giudice di tale altra causa, in considerazione della maggiore garanzia che offre tale rito.

Cass. civ. n. 6322/2000

Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. c.p.c. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 40 cit. nel caso di una controversia intentata nei confronti di un curatore fallimentare in proprio avente il medesimo petitum di un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi a un giudice diverso instaurato dallo stesso attore nei confronti della curatela fallimentare in persona del curatore medesimo).

Cass. civ. n. 347/2000

La proposizione cumulativa di cause contro più soggetti non è sufficiente a costituire un vincolo di connessione tra le stesse — né rileva che vi sia una mera connessione probatoria tra i comportamenti agli stessi attribuiti — a tal fine essendo invece necessario che le cause siano connesse per l'oggetto o per il titolo. Pertanto, in caso di azioni risarcitorie proposte da uno stesso soggetto contro lo Stato ai sensi dell'art. 2 legge 13 aprile 1988, n. 117 e contro il magistrato ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, poiché la prima è fondata sul comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, e la seconda sulla commissione, da parte del medesimo e nell'esercizio delle sue funzioni, di un fatto costituente reato, le relative cause non sono connesse e il giudice, inderogabilmente competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge, per la prima azione, può legittimamente separarla dalla seconda per deciderla e rimettere la decisione su quest'ultima al giudice competente per territorio, secondo le regole ordinarie.

Cass. civ. n. 266/2000

La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c. (nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di improponibilità in sede di divorzio della domanda di divisione perché incompatibile col rito camerale).

Cass. civ. n. 10153/1999

Il giudice chiamato a pronunciare su questioni di competenza per connessione, continenza di cause o litispendenza deve avere riguardo alla situazione processuale del momento in cui decide, tenendo conto delle circostanze sopravvenute implicanti la cessazione della connessione, della continenza o della litispendenza e, come tali, preclusive dell'applicazione delle relative norme, intese, nelle ipotesi degli artt. 39 e 40 c.p.c., alla determinazione del giudice competente.

Cass. civ. n. 11297/1998

In tema di competenza per connessione l'art. 40 terzo comma c.p.c. — introdotto dall'art. 5 della L. 26 novembre 1990 n. 353 — si riferisce alle regole di modificazione della competenza cosiddetto per subordinazione, mentre non richiama i casi che dipendono dal cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.). Pertanto, la diversità del rito costituisce ostacolo al simultaneus processus soltanto in queste ultime ipotesi, mentre negli altri casi (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) la regola generale che la norma ha ribadito è quella del simultaneus processus anche nel caso di diversità del rito. (Fattispecie in cui la S.C., in riforma della sentenza impugnata, ha affermato la competenza del Tribunale fallimentare sia in ordine alla domanda proposta dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e proseguita dal curatore di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, sia per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto).

Cass. civ. n. 7352/1994

Quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico-giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le due cause un rapporto di litispendenza (poiché i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi), né un rapporto di continenza (in quanto la continenza presuppone un ambito di identità per lo meno parziale), bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.c., deve ritenersi competente il giudice preventivamente adito e che la prevenzione deve determinarsi in base alla data di notifica della citazione, come imposto dall'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., applicabile non soltanto in tema di litispendenza e di continenza, ma anche di connessione. (Nella specie entrambe le parti di un contratto preliminare di compravendita avevano chiesto la condanna al risarcimento dei danni dell'altra per grave inadempimento, adendo però tribunali diversi).

Cass. civ. n. 9365/1992

La semplice indicazione della causa connessa contenuta nella comparsa di risposta non è sufficiente ad integrare gli estremi di una eccezione di incompetenza per connessione, questa presupponendo a norma dell'art. 40 c.p.c. la precisa volontà di provocare lo spostamento della competenza.

Cass. civ. n. 513/1991

Il criterio della prevenzione, di cui debba farsi applicazione per provocare il simultaneus processus in ipotesi di connessione ex art. 40 c.p.c., opera, con riguardo ai procedimenti introdotti con ricorso — come quelli di opposizione ad ingiunzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981 — in riferimento alla data di deposito di quest'atto presso la cancelleria del giudice adito a differenza di quelli introdotti con citazione, per cui va fatto riferimento alla data di notificazione della stessa, ed in caso di identità del giorno del deposito con riguardo alla data dell'udienza fissata.

Cass. civ. n. 2571/1990

Qualora, con riferimento all'attività svolta da alcuni lavoratori, venga irrogata nei confronti della titolare dell'impresa sanzione amministrativa per l'omessa istituzione dei libri paga e matricola e per l'omessa consegna dei modelli 101/M, non può verificarsi attrazione per accessorietà (art. 40 c.p.c.) tra l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della suddetta sanzione proposta davanti al pretore del luogo in cui si trova l'azienda, a norma dell'art. 413 c.p.c., ed altra opposizione, proposta dallo stesso imprenditore, contro altra ordinanza-ingiunzione riguardante violazione in tema di rapporto assicurativo obbligatorio, al diverso pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore a norma dell'art. 444 c.p.c.; atteso che le due controversie — pur se concernenti gli stessi rapporti di lavoro e riferentisi ad un medesimo presupposto (trattandosi in entrambe di accertare la natura, agricola od industriale, dell'attività svolta dall'opponente) — risultano attribuite dalla legge, secondo criteri di competenza funzionale inderogabile, senza che sia configurabile la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. trattandosi di giudizi instaurati nei confronti di soggetti diversi: la prima nei riguardi dell'ispettorato del lavoro e la seconda dell'Inps.

Cass. civ. n. 1681/1984

Nell'ipotesi che due domande, appartenenti alla competenza per materia di due diversi giudici (nella specie, tribunale in sede ordinaria e tribunale regionale delle acque pubbliche), siano proposte l'una in via principale e l'altra solo subordinatamente al rigetto della prima, non sorge tra di esse alcun problema di connessione, né i processi relativi alle due domande debbono essere separati in applicazione del principio che la competenza per connessione non opera in presenza di due diverse competenze per materia, finché non si renda necessario procedere all'esame della domanda subordinata, in quanto il volontario condizionamento voluto dalla parte esclude di per sé che rispetto alla domanda subordinata possa porsi alcuna questione di competenza per materia, allorché, accolta dal giudice competente la domanda principale, si verifica l'assorbimento di quella subordinata che, quindi, non viene sottoposta all'esame del giudice.

Cass. civ. n. 686/1984

L'eccezione di incompetenza per connessione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nella richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., avanzata dalla parte.

Cass. civ. n. 6453/1983

La riunione di due o più cause pendenti davanti allo stesso giudice può essere disposta non solo se ricorra una vera e propria ipotesi di connessione di cui all'art. 40 c.p.c., ma anche per ragioni di opportunità ed il relativo provvedimento, in quanto di natura ordinatoria e non produttivo di effetti sulla decisione, non è censurabile in cassazione.

Cass. civ. n. 5424/1981

La riunione o meno di cause connesse costituisce oggetto di una valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 40 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ELSA B. chiede
mercoledì 07/11/2018 - Emilia-Romagna
“Ho dovuto impugnare una delibera condominiale l'anno scorso a dicembre 2017 relativa al rendiconto
2017/2018, in quanto l'amministratore mi ha addebitato delle spese per ascensore e pulizia scale che da regolamento condominiale non mi doveva addebitare il condominio si e' costituito in opposizione alla mia citazione e la causa e' in corso.
ora mi chiedo, nel mese di novembre 2018 ci sara' l'assemblea per l'approvazione del rendiconto
2018/2019, se l'amministratore mi addebita ancora le spese per ascensore e pulizia scale cosa devo fare?
devo fare un' altra impugnazione per lo stesso motivo?
ma vi e' gia' una impugnazione davanti ad un giudice per lo stesso motivo.
chiedo cortesemente una risposta precisa e chiara.”
Consulenza legale i 11/11/2018
Il rendiconto condominiale è composto, tra le altre cose richieste dalla legge, da due importanti documenti: il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo mostra alla compagine condominiale per ciascuna voce di spesa i costi effettivamente sostenuti nell’anno trascorso; il preventivo, come dice il nome stesso, mostra invece i costi che l’amministratore prevede di sostenere per l’anno che verrà.

Da quanto si deduce dalla lettura del quesito, vi è all’oggi un contenzioso relativo al rendiconto 2017/2018 in merito alla debenza delle spese per ascensore e pulizia scale che si ritengono non dovute; contenzioso che, par di capire ancora pendente e lungi dall’essere risolto.
Motivo per cui si ritiene alquanto improbabile che l’amministratore nel nuovo bilancio consuntivo per l’anno 2018 e, conseguentemente, nel preventivo per l’anno 2019 riconosca come non dovute dette spese. Se tenesse un comportamento contrario a quello descritto, l’amministratore implicitamente negherebbe la fondatezza di quanto sostenuto nel giudizio ancora in corso, indebolendo la posizione della compagine condominiale e andando a compromettere l’esito della lite.

Per gli stessi motivi, dando per scontato che il nuovo rendiconto 18/19 continuerà a ritenere dovute le spese ascensore e pulizie scale, sarebbe assolutamente controproducente per chi ha impugnato il rendiconto precedente non ribadire la impugnazione per il nuovo: questo per due ordini di motivi.
Per prima cosa se non si impugnasse il nuovo rendiconto implicitamente si legittimerebbe le scelte operate dall’amministratore nel precedente rendiconto, compromettendo il giudizio oggi pendente. In secondo luogo, la delibera condominiale che approvasse il nuovo rendiconto se non impugnata entro i 30 gg. previsti dall’art. 1137 del c.c., diverrebbe incontestabile e non si avrebbe altra scelta che corrispondere le spese condominiali per l’anno 18/19 così approvate.

Impugnando anche il nuovo rendiconto, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 co.1 bis del D.Lg n.28/2010, ci si troverebbe di fronte a due cause pendenti che hanno tra di loro un rapporto di connessione, in quanto vi è identità:
- dei soggetti coinvolti;
- dell’oggetto e della utilità che si domanda al giudice (la non debenza delle spese scale\ascensore);
- del titolo, ovvero delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Visto l’evidente connessione è altamente probabile che il giudice adito per secondo, a fronte di specifica eccezione avanzata dai legali delle parti, rimandi gli atti al giudice del primo giudizio per una riunione delle cause ex art. 40 c.p.c.

Ovviamente il parere è stato reso sulla base delle sole informazioni fornite dal quesito. Essendoci tuttavia un giudizio in corso, l’unico soggetto che potrà fornire un parere più compiuto, in quanto profondo conoscitore degli atti di causa, è l’avvocato già patrocinante della prima opposizione.