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Articolo 35 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Eccezione di compensazione

Dispositivo dell'art. 35 Codice di procedura civile

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito (1), questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente (2).

Note

(1) Ai fini della applicazione della norma non è sufficiente che l'attore contesti il diritto alla compensazione (deducendone, ad esempio, la inoperatività ex art. 1246 c.c.) ma è necessario che la contestazione investa i requisiti in presenza dei quali la stessa compensazione opera.
(2) La norma indica che se la domanda è fondata sul titolo non è controverso oppure è facilmente accertabile il giudice adito può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione pronunciando sentenza di accertamento con riserva di accertamento del controcredito. Se, invece, la domanda è fondata su un titolo controverso o di non facile accertamento, il giudice rimette l'intera causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio entro il quale riassumere la causa dinnanzi a lui.
In caso di compensazione giudiziale, il giudice, ex art. 1243 c.c., 2° comma può sia dichiarare la compensazione per la parte di debito ritenuta esistente, sia anche sospendere la pronuncia sul credito principale fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Spiegazione dell'art. 35 Codice di procedura civile

L'istituto della compensazione è disciplinato dagli articoli 1241 e ss. del Codice civile, e ricorre nel caso in cui tra due soggetti esistano rapporti incrociati di credito e di debito per una quantità di cose fungibili, tali da comportare la reciproca estinzione per le quantità corrispondenti.

Tre sono i possibili tipi di compensazione, ossia:
a) legale, nell’ipotesi di crediti omogenei, liquidi ed esigibili;
b) giudiziale, relativa a crediti che, pur non essendo determinati nel loro ammontare, risultano di facile e pronta liquidazione;
c) volontaria, ossia rimessa soltanto alla volontà delle parti, la quale non rientra nel campo di applicazione della norma in esame.


La connessione per compensazione si definisce bilaterale, nel senso che l'esistenza di un diritto costituisce fatto estintivo dell'altro.
L'esistenza di tale controdiritto, all'interno del processo in cui sia dedotta l'eccezione di compensazione, costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico, la quale, soltanto in seguito alla contestazione dell'attore, diviene oggetto di accertamento incidentale ex lege da parte del giudice.
Con ciò vuol dirsi che l'eccezione di compensazione di per sé non estende l'oggetto del processo, ma l’estensione consegue soltanto alla contestazione da parte dell’attore della esistenza di tale controcredito, imponendo che sul diritto del convenuto si decida con piena efficacia di giudicato.
Non è da escludere che il controcredito del convenuto possa essere dedotto, nel medesimo processo, a mezzo di domanda giudiziale (c.d. riconvenzionale compensativa), e ciò nel caso in cui esso sia di ammontare superiore rispetto al credito principale vantato dall'attore, e il convenuto intenda ottenere da quest'ultimo il pagamento della differenza.

L'eccezione di compensazione non necessita di apposita istanza, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo della parte risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio credito a causa della contemporanea esistenza di un proprio contrapposto debito.
La finalità della norma in esame, dunque, è quella di consentire al medesimo giudice di accertare entrambi i crediti e di pronunciare, nello stesso processo, anche sull'eccezione di compensazione dedotta dal convenuto.
Così si avrà che se il convenuto eccepisce il controcredito e l'attore non lo contesta, la parte costituente il residuo non sarà oggetto di giudicato (ovviamente non si pongono neppure problemi di competenza per il giudice adito).
Qualora, invece, l'attore contesti l'esistenza del controcredito (maggiore del credito originario) opposto in compensazione, il giudice dovrà decidere con efficacia di giudicato l'intero controcredito.

Potrebbe accadere che il giudice adito non sia competente per l'intero ammontare, per questo l'articolo in esame detta della regole sulla competenza: se il giudice è competente per valore e materia a giudicare anche sulla seconda causa, ambedue rimangono a questo.
Se invece non lo è, la causa sulla compensazione attrae nel suo foro competente la causa principale.
Il sistema delle deroghe agli ordinari criteri di competenza previsto per il caso dell'eccezione di compensazione, deve essere ricavato dal combinato disposto dell'art. 35 c.p.c. e dell'art. 40 del c.p.c., commi 6 e 7.
L'art. 40 c.p.c., 6° e 7° co. ha generalizzato il meccanismo della rimessione al giudice superiore, ossia al Tribunale, di entrambe le cause, sia quella relativa al credito principale, sia quella relativa al controcredito dedotto dal convenuto in via di eccezione di compensazione

Un’alternativa al processo simultaneo è la condanna con riserva; infatti, l'art. 35, per il caso in cui sia eccepito e successivamente contestato un controcredito di ammontare superiore rispetto al credito principale vantato dall'attore, pone in capo al giudice l'alternativa, rimessa in larga parte alla sua valutazione discrezionale, tra la rimessione totale dell'intera controversia al giudice superiore o la condanna con riserva a favore dell'attore (il cui titolo del credito sia a sua volta non contestato o facilmente accertabile), con rimessione della sola eccezione di compensazione al giudice superiore (salvo il caso in cui, da una valutazione complessiva della situazione processuale, l'eccezione del convenuto appaia pretestuosa e infondata).

In caso di mancata riassunzione nel termine perentorio stabilito dal giudice, la riserva perde efficacia e la sentenza di condanna sul credito principale diviene definitiva
In giurisprudenza è stata anche prospettata l'eventuale sospensione ex art. 295 del c.p.c. della causa relativa al credito principale vantata dall'attore.

Massime relative all'art. 35 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14615/2016

In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Campania, 23/01/2014).

Cass. civ. n. 24098/2006

Allorquando in un giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga eccepita in compensazione l'esistenza di un controcredito, oggetto di altro giudizio fra le stesse parti pendente in secondo grado, il giudice del primo giudizio deve risolvere la situazione di connessione sulla base dei principi emergenti dall'art. 35 c.p.c. opportunamente adattati alla situazione di pendenza dei due giudizi in gradi diversi e, pertanto, non potendo far luogo alla rimessione del giudizio avanti al giudice di secondo grado deve, qualora il credito oggetto della domanda principale proposta avanti di lui sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere su tale domanda e far luogo a condanna con riserva dell'eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado, mentre, ove la domanda principale non presenti delle caratteristiche, deve disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in secondo grado sul controcredito. La adozione di un provvedimento di sospensione senza che risulti compiuta la necessaria valutazione fra tali alternative consente alla Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza sull'ordinanza di sospensione, di procedervi e, in presenza dei presupposti della condanna con riserva, di caducare il provvedimento.

Cass. civ. n. 20337/2005

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento della sua attività, l'amministrazione convenuta non può far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento all'erario delle somme eccedenti l'importo che egli può trattenere, ai sensi dell'art. 171 del D.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l'accertamento di quest'ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria.

Cass. civ. n. 157/2005

Il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore; tuttavia, ove nella compensazione ricorra al criterio equitativo di cui agli articoli 1226 e 2056 del c.c., tale criterio deve importare la previa individuazione delle due poste da comparare, con analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, in modo da rendere palese e chiara l'individuazione dell'iter logico seguito nella valutazione equitativa.

Cass. civ. n. 9662/2000

In difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell'altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione.

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