(massima n. 1)
La riunione di due o più cause pendenti davanti allo stesso giudice può essere disposta non solo se ricorra una vera e propria ipotesi di connessione di cui all'art. 40 c.p.c., ma anche per ragioni di opportunità ed il relativo provvedimento, in quanto di natura ordinatoria e non produttivo di effetti sulla decisione, non è censurabile in cassazione.