(massima n. 1)
Per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. non č sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma č necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e ss. c.p.c. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso l'applicabilitā dell'art. 40 cit. nel caso di una controversia intentata nei confronti di un curatore fallimentare in proprio avente il medesimo petitum di un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi a un giudice diverso instaurato dallo stesso attore nei confronti della curatela fallimentare in persona del curatore medesimo).