La norma in esame ha ad oggetto le azioni di garanzia, ossia quelle azioni per mezzo delle quali una parte fa valere il proprio diritto di essere risarcita in caso di
soccombenza.
In particolare, si ha connessione per garanzia quando una delle parti della causa principale (c.d. garantito) fa valere nei confronti di un terzo (c.d. garante) la pretesa di uscire indenne nel caso di sua soccombenza in quel giudizio.
La
ratio dell'istituto va ravvisata nell'interesse del garantito di ottenere una pronuncia estensibile anche nei confronti del garante, realizzandosi un cumulo processuale, di fronte al medesimo giudice, tra la
domanda principale e la domanda subordinata di garanzia, anche in deroga alle ordinarie regole di
competenza dettate per ciascuna delle controversie interessate.
Il rapporto giuridico di garanzia a cui qui si fa riferimento costituisce il presupposto di un litisconsorzio facoltativo c.d. reciproco, fondato su una concatenazione di pretese intercorrenti da una parte tra terzo
creditore e garantito (c.d. rapporto principale) e dall’altra tra garantito e garante (c.d. rapporto di garanzia).
Nel più ampio quadro della garanzia processuale, si distinguono ipotesi di garanzia propria da quelle di garanzia impropria.
Ricorre la
garanzia propria quando vi è unità o connessione oggettiva fra i titoli delle rispettive pretese, ovvero, a titolo esemplificativo:
- nel caso di controversie sulla responsabilità civile, quando sia unico il fatto generatore dell'azione principale di danno e dell'azione di regresso;
- nel caso di vizio di un veicolo, con riferimento alla domanda proposta nei confronti della società concessionaria ed alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti della società costruttrice;
- nel caso del contratto di
fideiussione, il quale è titolo costitutivo tanto della pretesa del creditore, quanto dell'azione di regresso del fideiussore verso il debitore principale.
La
garanzia impropria, invece, si fonda sull'autonomia dei titoli delle rispettive pretese; essa è caratterizzata dalla tendenziale autonomia giuridica dei titoli costitutivi, collegati unicamente da un nesso occasionale di natura economica.
Al fine di determinare l'operatività degli spostamenti di competenza territoriale, il giudice non è tenuto ad attenersi alla prospettazione delle parti, rimanendo libero di qualificare il nesso di garanzia intercorrente tra le domande cumulate nel medesimo processo.
Un'opinione tradizionale riconduce nell'ambito di applicazione dell'art. 32 le sole fattispecie di garanzia propria, semplice o formale, con esclusione delle fattispecie di garanzia impropria.
Tale tesi trova la propria giustificazione nel rilievo secondo cui, essendo l'art. 32 una disposizione sulla connessione, contenente una serie di norme volte a derogare le ordinarie regole di competenza al fine di consentire la trattazione contestuale della domanda principale e di quella di garanzia, essa può trovare applicazione soltanto laddove, tra le domande, esista effettivamente un nesso di connessione giuridica oggettiva (trattasi di tesi accolta anche dalla giurisprudenza).
Secondo un indirizzo più liberale, invece, il simultaneo processo è realizzabile tutte le volte in cui fra le domande dedotte, seppure rientranti nella fattispecie della garanzia impropria, esista una stretta connessione e interdipendenza.
La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria è stata oggetto di una recente confutazione, sostenendosi che in entrambi i casi tra la domanda principale e la domanda di garanzia sussiste una relazione di pregiudizialità-dipendenza, la quale giustifica l'applicazione dell'art. 32 c.p.c.
Il D.Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, ha modificato il testo di questa norma prevedendo che, se la domanda di garanzia ecceda il valore del giudice adito, questi rimette la causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la
riassunzione.
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La competenza viene, dunque, modificata sia in relazione al criterio per territorio che a quello per valore.
Occorre precisare che:
a) se per la domanda subordinata di garanzia è previsto un foro territoriale inderogabile, non è possibile realizzare il cumulo processuale delle cause presso il giudice originariamente adito con la domanda principale;
b) se il foro previsto per la domanda di garanzia è inderogabile per ragioni di connessione, non potendosi realizzare il cumulo delle pretese di fronte al giudice competente per la causa subordinata di garanzia, non sarà possibile ottenere la trattazione contestuale delle domande.
In tema di connessione internazionale, ed in particolare di competenza giurisdizionale nei confronti dello straniero, il criterio fissato dall'art. 6, n. 2, Conv. Bruxelles 27.9.1968, secondo il quale in caso di azione di garanzia il garante può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda, si applica sia in caso di garanzia propria che impropria.