Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma (1).
È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (2).
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma (1).
È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (2).
Cass. civ. n. 20243/2021
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019).Cass. civ. n. 14143/2021
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018).Cass. civ. n. 4090/2017
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c..Cass. civ. n. 10305/2013
In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione.Cass. civ. n. 25229/2006
Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 c.p.c., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilità di operare la compensazione).Cass. civ. n. 1213/2003
L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente di derogare, per l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.Cass. civ. n. 11212/1996
L'art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 secondo comma c.p.c., soltanto alla competenza per valore del giudice inferiore; pertanto, se il convenuto eccepisce tempestivamente il foro convenzionale, il giudice, previa separazione delle cause, definisce in rito (articolo 279, n. 1 e 5 c.p.c.) quella per cui vi è la deroga pattizia alla competenza territoriale.Cass. civ. n. 9659/1992
Nel caso di cumulo oggettivo ex art. 104, primo comma c.p.c., se una delle domande sia stata proposta anche davanti a giudice diverso, la decisione sulle altre domande proposte davanti ad uno solo dei giudici può essere scissa, mentre per quella identica trova applicazione la disciplina della litispendenza (o della continenza).Cass. civ. n. 6536/1987
L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.