(massima n. 1)
La questione di incompetenza per connessione, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza e non può intendersi implicitamente contenuta nell’eccezione di litispendenza e/o di continenza, ovvero in quella di sospensione per pregiudizialità, e neppure nella generica richiesta di riunione di due procedimenti, sicchè il suo rilievo nel corso del giudizio presuppone che la stessa sia stata tempestivamente posta, dalle parti o dallo stesso giudice, con espresso richiamo alla specifica fattispecie ritenuta sussistente, i cui presupposti non possono essere rinvenuti nei fatti dedotti a fondamento della domanda di merito o di una diversa eccezione processuale eventualmente proposta.