(massima n. 1)
In tema di competenza per connessione l'art. 40 terzo comma c.p.c. introdotto dall'art. 5 della L. 26 novembre 1990 n. 353 si riferisce alle regole di modificazione della competenza cosiddetto per subordinazione, mentre non richiama i casi che dipendono dal cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.). Pertanto, la diversitā del rito costituisce ostacolo al simultaneus processus soltanto in queste ultime ipotesi, mentre negli altri casi (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) la regola generale che la norma ha ribadito č quella del simultaneus processus anche nel caso di diversitā del rito. (Fattispecie in cui la S.C., in riforma della sentenza impugnata, ha affermato la competenza del Tribunale fallimentare sia in ordine alla domanda proposta dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e proseguita dal curatore di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, sia per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto).