(massima n. 1)
Il procedimento camerale, promosso in unico grado, davanti al Tribunale od alla Corte d'appello, da un avvocato, per la liquidazione di diritti ed onorari nei confronti del cliente, non si sottrae alla disciplina dell'art. 40 c.p.c., e, pertanto, ove si ponga in rapporto di connessione con altra causa instaurata da detto cliente con il rito ordinario, deve trasmigrare davanti al giudice di tale altra causa, in considerazione della maggiore garanzia che offre tale rito.