(massima n. 1)
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..