(massima n. 1)
Salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilitą della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operativitą della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato.