(massima n. 1)
In tema di competenza, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non operando la "translatio iudicii" a norma dell'art. 36 c.p.c., a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente; né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40 c.p.c., poiché esse non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale.