(massima n. 1)
In tema di fallimento, l'art. 147, comma 5, l.fall. trova applicazione anche qualora il socio gią fallito sia una societą partecipe con altre societą o persone fisiche ad una societą di persone (cd. "supersocietą di fatto"), nel qual caso, in deroga all'art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta gią pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell'art. 9 anzidetto e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della societą, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietą di fatto. (Regola competenza).