(massima n. 1)
Qualora, con riferimento all'attività svolta da alcuni lavoratori, venga irrogata nei confronti della titolare dell'impresa sanzione amministrativa per l'omessa istituzione dei libri paga e matricola e per l'omessa consegna dei modelli 101/M, non può verificarsi attrazione per accessorietà (art. 40 c.p.c.) tra l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della suddetta sanzione proposta davanti al pretore del luogo in cui si trova l'azienda, a norma dell'art. 413 c.p.c., ed altra opposizione, proposta dallo stesso imprenditore, contro altra ordinanza-ingiunzione riguardante violazione in tema di rapporto assicurativo obbligatorio, al diverso pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore a norma dell'art. 444 c.p.c.; atteso che le due controversie — pur se concernenti gli stessi rapporti di lavoro e riferentisi ad un medesimo presupposto (trattandosi in entrambe di accertare la natura, agricola od industriale, dell'attività svolta dall'opponente) — risultano attribuite dalla legge, secondo criteri di competenza funzionale inderogabile, senza che sia configurabile la sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. trattandosi di giudizi instaurati nei confronti di soggetti diversi: la prima nei riguardi dell'ispettorato del lavoro e la seconda dell'Inps.