Che cosa significa "Connessione tra azioni"?
Due azioni si definiscono connesse quando hanno in comune almeno uno degli elementi di identificazione (soggetti, petitum o causa petendi). La connessione può essere soggettiva ovvero oggettiva in base agli elementi sui quali si fonda l'identità delle cause: la prima è data dall'identità di soggetti, la seconda invece dall'identità di uno degli elementi oggettivi (causa petendi o petitum). Il legislatore disciplina alcune ipotesi tipiche di cause connesse oggettivamente: cause accessorie (31 c.p.c.); cause di garanzia (32 c.p.c.); accertamenti incidentali (34 c.p.c.); eccezione di compensazione (35 c.p.c.); cause riconvenzionali (36 c.p.c.). L'eccezione di connessione potrà essere rilevata solo alla prima udienza e determina una modifica della competenza, con la conseguenza della riunione delle cause.