L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498 c.c.], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione(1), può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [1977 c.c.](2).
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza 43 c.c.]; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [52, 53 disp. att.], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [2643, n. 5 c.c.] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [2649, 2663, 2683, 2687 c.c.](3).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [509, 2644, 2649 c.c.](4).
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari(5).
Note
- avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con verbale redatto dal cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 c.c.). Tale forma ha lo scopo di rendere noto agli interessati l'avvenuto rilascio;
- essere iscritta nel registro delle successioni;
- essere annotata a margine della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 484 del c.c.;
- essere trascritta negli appositi registri, se nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili o mobili registrati. Tale trascrizione ha funzione dichiarativa, ossia rende inopponibili ai creditori e ai legatari gli atti di disposizione compiuti successivamente sui beni.