Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 3694/2020
La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017).Cass. civ. n. 15569/2004
Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.Cass. civ. n. 2445/1993
Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che non vieta la circolazione, in caso di inosservanza, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.
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Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Buonasera, in seguito a decreto di allontanamento, venne emesso dallo stesso giudice decreto che imponeva alla coniuge la consegna di miei beni personali fra cui collezioni, documenti riguardo collezione di monete ed attinenti, dichiarando la insindacabilità della loro appartenenza a me, dicendo che la signora avrebbe eventualmente potuto inventariare e contestare in sede di separazione. La coniuge ha ottemperato solo parzialmente al provvedimento del giudice. La corte d'appello ha rigettato il mio ricorso dichiarando la competenza sul punto del giudice della separazione.
Sono in possesso di documentazione parziale che attesta la mia titolarità sui beni.
Sottolineo infine che eravamo in regime di separazione dei beni.
Grazie.”
Se tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni ex art. 215 del c.c., significa che convenzionalmente essi hanno stabilito che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. L’art. 219 del c.c. disciplina la prova della proprietà esclusiva dei beni nei confronti dell'altro statuendo che è ammessa con ogni mezzo. Il comma 2 dell'art. 219, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva. Lo stesso comma, peraltro, non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra i coniugi concernenti beni acquistati durante il matrimonio, consente di estendere gli effetti della presunzione in parola anche al caso di beni personali appartenuti al coniuge prima del matrimonio.
Similmente, in tema di comunione legale tra coniugi, troviamo l'art. 195 del c.c. (ultima parte), il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione: non è quindi richiesta una prova qualificata, ma è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria a sostegno del fatto che i beni fossero di proprietà esclusiva di uno di essi prima del matrimonio.
Nel caso di specie, il giudice incaricato di decidere la causa di separazione personale tra i coniugi, avrà competenza per decidere sulla titolarità dei beni mobili, potendo i coniugi darne prova, come detto, "con ogni mezzo".