(massima n. 1)
Nel caso di accettazione dell'ereditā con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 c.c.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, č l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., il quale, a differenza del curatore dell'ereditā giacente (art. 508 c.c.), non amministra nell'interesse dell'ereditā, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrā essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637).