(massima n. 1)
In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietą ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualitą di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietą dei beni ereditari, č necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.