La norma in commento disciplina la
nomina del curatore incaricato di sovraintendere alla liquidazione dell'attivo ereditario al fine di soddisfare le ragioni dei creditori ereditari e dei legatari in seguito al rilascio dei beni (art.
507 del codice civile) da parte dell'erede
beneficiato.
Il procedimento per la nomina del curatore è un
procedimento di volontaria giurisdizione.
La nomina può essere richiesta su istanza dell'erede o di uno dei creditori ereditari o dei legatari e può avvenire anche d'ufficio.
La competenza per la nomina è del tribunale del luogo di apertura della successione.
La nomina deve essere disposta una volta trascritta la dichiarazione di rilascio ai sensi dell'art.
507 del codice civile o, in caso non sussistano beni immobili o mobili registrati nel patrimonio ereditario, dal momento in cui la dichiarazione di rilascio sia divenuta definitiva.
Il curatore svolge la sua funzione quale
titolare di un ufficio di diritto privato; egli infatti agisce, in base al potere conferitogli dalla legge, ma nell'interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede che ha accettato con beneficio di inventario.
Il curatore deve procedere alla liquidazione dell'attivo ereditario a favore dei creditori e dei legatari secondo le norme previste per la
liquidazione concorsuale di cui all'art.
498 del codice civile.
Nell'adempiere la sua funzione il curatore assume l'amministrazione di tutti i beni ereditari allo stesso consegnati dall'erede essendo legittimato a disporre degli stessi ai fini della loro liquidazione.
Egli potrà altresì disporre, per i suddetti fini, dei beni oggetto di
legato di specie.
Il curatore potrà essere chiamato a rispondere dell'amministrazione dei beni ereditari di fronte ai creditori ereditari e ai legatari qualora con la sua attività abbia arrecato danno ai beni ereditari e potrà anche essere anche rimosso e sostituito qualora non risulti in grado di adempiere il proprio ufficio, tuttavia la sua attività
non potrà mai comportare la
decadenza dal beneficio di inventario dell'erede.
Quanto residua, una volta conclusa l'attività di liquidazione, spetta all'erede salva l'azione (soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art.
502, 3° comma del codice civile) dei creditorie dei legatari rimasti esclusi dalla liquidazione in quanto non presentatisi.