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Articolo 2687 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cessione dei beni ai creditori

Dispositivo dell'art. 2687 Codice Civile

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [231 disp. att.](1).

Note

(1) Secondo la dottrina prevalente, la trascrizione della cessione dei beni ai creditori costituisce un requisito fondamentale per l'insorgenza del vincolo di indisponibilità sopra i beni oggetto della cessione, essendo invece anteriormente efficace soltanto a livello interno tra debitore e creditori.

Ratio Legis

La trascrizione della cessio bonorum ai creditori è necessaria per la creazione di un vincolo di indisponibilità sui beni ceduti, attraverso il quale i terzi vengono a conoscenza della vicenda e decidono se procedere alla liquidazione e alla conseguente spartizione del ricavato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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