Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [231 disp. att.](1).
Note
(1)
Secondo la dottrina prevalente, la trascrizione della cessione dei beni ai creditori costituisce un requisito fondamentale per l'insorgenza del vincolo di indisponibilità sopra i beni oggetto della cessione, essendo invece anteriormente efficace soltanto a livello interno tra debitore e creditori.