(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
241 La seconda innovazione introdotta in tema di beneficio d'inventario mira a tutelare più efficacemente l'interesse dei creditori e dei legatari di fronte al comportamento malizioso o negligente dell'erede, che conduce la liquidazione dell'asse ereditario. Come è noto, nel congegno tradizionale del beneficio d'inventario, l'unica sanzione comminata per l'erede, che non osserva le formalità e gli obblighi prescritti dalla legge a tutela dei creditori, è la decadenza dal beneficio. Ma di fronte a un erede che sia o divenga personalmente insolvente, questa sanzione può risultare non solo irrisoria, ma anche dannosa, perché i creditori, che la facciano valere, possono perdere le loro garanzie, sia pure limitate, sull'asse ereditario, per trovarsi di fronte a un debitore interamente dissestato. A questo inconveniente intende porre un riparo l'
art. 509 del c.c.. Se, dopo avviata la procedura concorsuale e preci-samente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede incorre in decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore, il quale provvederà alla liquidazione dell'eredità secondo le norme dell'
art. 499 del c.c. e seguenti. Come si desume agevolmente dal testo della disposizione, questa non si applica fuori del caso in cui sia stata promossa, per iniziativa del creditori o dell'erede, la procedura concorsuale. Il criterio di limitazione è fondato sul fatto che i creditori non devono poter instaurare tardivamente quella procedura di liquidazione che essi non ebbero cura di richiedere nel termine prescritto. Poiché la nomina del curatore è subordinata alla condizione che nessuno dei creditori o dei legatari faccia valere la decadenza dal beneficio, si giustifica pienamente la disposizione che fa obbligo al pretore di sentire, prima di procedere alla nomina, oltre l'erede, che può addurre plausibili motivi per giustificare il suo comportamento, anche coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, i quali possono ritenere più conforme ai propri interessi far valere la decadenza dal beneficio. Avvenuta la nomina del curatore e la consegna dei beni, la liquidazione del patrimonio ereditario è condotta a termine dall'organo ufficioso. Nessuno dei creditori o dei legatari potrà più arrestare il corso della liquidazione invocandò la decadenza dal beneficio, anche se fondata su fatti anteriori alla nomina del curatore. L'erede, come nel caso della cessio bonorum, perde ogni potere di disposizione sui beni, onde si assoggetta a opportuna pubblicità il decreto di nomina del curatore per evitare insidie alla buona fede dei terzi.