(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, l'erede che, accettata l'ereditą con beneficio di inventario, rilasci poi i beni ai creditori ai sensi degli artt. 507 e seguenti c.c., non ha diritto ad essere estromesso dal giudizio, atteso che, rimanendo proprietario dei beni ereditari pur dopo il rilascio, l'erede non perde la legittimazione processuale (e l'interesse) ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario (quali sono, tra le altre, quelle erariali), anche se nasce una legittimazione concorrente del curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c.