(massima n. 1)
In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietā ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietā dei beni ereditari, č necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.