(massima n. 1)
In tema di successioni mortis causa la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'ereditą, non soltanto totale, ma anche parziale, č sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di «beni appartenenti all'ereditą» e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma č pure conforme alle finalitą della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari č idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.