Che cosa significa "Colpa (diritto civile)"?
La colpa nel diritto civile designa una forma di imprudenza, negligenza o imperizia compiuta nel porre in essere un atto da parte del danneggiante.
Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella del buon padre di famiglia ex art. 1176 del c.c.) e quando non lo fanno sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con nascita dell'obbligazione di risarcimento del danno.
L'agente risulta in colpa se emerge che, in quelle stesse circostanze, un uomo di media diligenza si sarebbe comportato diversamente: o non creando il danno, o avendo posto in essere tutti quegli accorgimenti necessari ad evitarne il verificarsi.
Non sono previste gradazioni di colpa, se non una distinzione tra colpa lieve e colpa grave: quest'ultima ha rilevanza in casi eccezionali.
Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella del buon padre di famiglia ex art. 1176 del c.c.) e quando non lo fanno sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con nascita dell'obbligazione di risarcimento del danno.
L'agente risulta in colpa se emerge che, in quelle stesse circostanze, un uomo di media diligenza si sarebbe comportato diversamente: o non creando il danno, o avendo posto in essere tutti quegli accorgimenti necessari ad evitarne il verificarsi.
Non sono previste gradazioni di colpa, se non una distinzione tra colpa lieve e colpa grave: quest'ultima ha rilevanza in casi eccezionali.