Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18342 del 4 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della cancellazione della societą dal registro delle imprese, gli ex soci assumono la legittimazione processuale nelle cause dove il creditore sociale fa valere il proprio diritto. Gli ex soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione, ma la loro responsabilitą, in assenza di percezione di somme, non compromette la legittimazione processuale del creditore sociale di intraprendere azioni giudiziarie.

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