(massima n. 1)
La responsabilitā per i debiti della societā estinta ai sensi dell'art. 2495, comma 3, c.c., si configura nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di somme liquide derivanti dal bilancio finale di liquidazione. La percezione di somme funge come limite massimo della responsabilitā patrimoniale dei soci, ma non condiziona la loro legittimazione ad causam; l'interesse ad agire del creditore sociale non č escluso dalla mancata percezione di somme liquide.