(massima n. 1)
In caso di liquidazione di una societā, l'ex socio che riassume un giudizio interrotto a seguito della cancellazione della societā č tenuto a far valere eventuali limitazioni di responsabilitā nel giudizio di formazione del titolo esecutivo. Dette limitazioni non possono essere dedotte successivamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione, essendo precluse in tale sede.