(massima n. 1)
In materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all'accertamento del reddito da partecipazione in una societą di persone, in caso di estinzione dell'ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualitą di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell'imputazione al medesimo del reddito della societą in forza del principio di trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della societą con o senza la partecipazione originaria anche dei soci per effetto della mera estinzione della societą, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.