Cassazione civileSez. Iordinanza n. 76del 3 gennaio 2025
(1 massima)
(massima n. 1)
In caso di liquidazione di una cooperativa conclusa per assenza di attivo e senza somministrazione di somme ai soci, questi ultimi non sono responsabili per le obbligazioni sociali insoddisfatte ai sensi dell'art. 2495 c.c.