Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29575 del 7 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell'art. 2495 cod. civ. e dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all'estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio. La contestazione del trasferimento fittizio della sede sociale implica la necessità di una valutazione concreta delle circostanze probatorie relative alla sussistenza del centro effettivo di direzione, controllo e attività della società. Inoltre, in relazione alle sanzioni tributarie, la responsabilità per le sanzioni non può essere esclusa nei confronti di amministratori di fatto di società interposte che operino "uti dominus".

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