Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20513 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di cancellazione di una societą di persone dal Registro delle Imprese per venir meno della pluralitą dei soci (art. 2272, n. 4, c.c.), non si verifica la rinuncia tacita alle pretese creditorie in essere alla data della cancellazione (art. 2495 c.c.). Si verifica, invece, una "trasformazione regressiva", ossia la concentrazione della titolaritą dei rapporti gią facenti capo alla societą di persone nell'unico socio rimasto, il quale subentra nei diritti e obblighi della societą cancellata.

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