(massima n. 1)
Laddove la cancellazione di una societą dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensģ come conseguenza del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della societą, e quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attivitą imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuitą giuridica della societą trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attivitą, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo comma, c.c.