(massima n. 1)
L'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014 stabilisce che: "ai soli fini della validitā e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societā di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese". La ratio della norma č quella di garantire efficacia e validitā agli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi compiuti dall'amministrazione finanziaria nei cinque anni successivi alla cancellazione dal registro delle imprese, introducendo - come recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - una finzione legale di mantenimento in vita della societā (cosė come fatto nell'art. 10 R.D. 267/1942 e attualmente nell'art. 33 d.lgs. 14/2019).