Cassazione civile Sez. V sentenza n. 26452 del 10 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione della societā dal registro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non č causa di interruzione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge.

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