(massima n. 1)
In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di societą di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della societą estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori gią facenti capo alla societą, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della societą e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della societą estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerą tra i soci medesimi un regime di contitolaritą o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirą il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, avendo il socio agito individualmente per un credito della societą estinta, ma condizionato al pagamento di un debito della stessa).