Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30832 del 6 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di locazione, in caso di estinzione della societā conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'azione di risoluzione del contratto e restituzione del bene locato č esperibile nei confronti dei soci, in quanto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione i soci succedono in tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale, e, quindi, anche nel contratto di locazione stipulato dalla societā estinta dal quale deriva un fascio di obbligazioni che comprende, non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l'immobile alla cessazione del rapporto.

(massima n. 2)

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in caso di estinzione della societā conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ai fini della prosecuzione del rapporto locatizio da parte dei soci č sufficiente, ex art. 37 della l. 392 del 1978, la mera titolaritā astratta del diritto alla continuazione dell'attivitā economica esercitata dalla societā estinta, non essendo necessario il fatto materiale della continuazione della stessa.

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