Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 140 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Dispositivo dell'art. 140 Codice di procedura civile

(1)Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune (2) dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito (3) in busta chiusa e sigillata (5) alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [disp. att. 48] (4).

Note

(1) Con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, l'articolo in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
(2) Con tale espressione la norma intende riferirsi alla sede del comune, pertanto l'eventuale deposito presso l'ufficio di una frazione del comune comporterà la nullità della notificazione.
(3) L'avviso indicato dalla norma deve contenere necessariamente il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; l'indicazione della natura dell'atto e del giudice che ha pronunciato il provvedimento; la data o il termine di comparizione ed infine la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
(4) Pertanto, nell'ipotesi descritta dalla norma, l'attività dell'ufficiale giudiziario è costituita da tre fasi: 1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato; 2) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 3) la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto. La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità.
(5) Le parole "in busta chiusa e sigillata" sono state inserite dall'art. 174 comma 4 D. L. 30 giugno 2003 n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Ratio Legis

La notifica eseguita nelle forme di cui all'art. 140 del c.p.c. esige che sia esattamente individuato il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio per difficoltà di ordine materiale o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere delle persone indicate nella norma precedente (art. 139 del c.p.c.).

Brocardi

Citatio edictalis

Spiegazione dell'art. 140 Codice di procedura civile

La norma in esame si applica in tutti i casi in cui il destinatario o le altre persone a cui si fa riferimento all’art. 139 del c.p.c. siano temporaneamente irreperibili nella residenza, dimora o domicilio conosciuti del medesimo destinatario.
Si applica anche in caso di rifiuto di ricevere l’atto o di incapacità da parte delle persone legittimate diverse dal destinatario.

Presupposto essenziale, dunque, è che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto ovvero la sede (nel caso di società) siano stati esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per una delle ragioni sopra dette.
Ciò è essenziale in quanto solo così può aversi certezza che il destinatario verrà a conoscenza della notifica grazie all’affissione dell’avviso di deposito sulla porta ed alla spedizione della raccomandata che l’ufficiale giudiziario notificante dovrà curare.

Se, invece, emergono elementi in grado di ingenerare in colui che notifica il sospetto che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario dovrà svolgere adeguate ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento, considerato che le risultanze anagrafiche non possono che avere valore meramente indiziario; delle ricerche eseguite l’agente notificatore dovrà dare atto nella relata di notifica, descrivendo le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o domicilio.

E’ stato infatti ritenuto irrituale il ricorso a tale forma di notificazione allorchè vi siano elementi idonei a far pensare che il destinatario si sia trasferito in altro luogo sconosciuto e che abbia definitivamente abbandonato il luogo in cui la notifica deve essere eseguita.
Se, invece, all’indirizzo indicato l’ufficiale giudiziario non rinvenga il nominativo del soggetto destinatario della notifica, ma abbia comunque certezza, in qualunque altro modo, che lì si trovi la sua casa di abitazione, il suo ufficio o la sua azienda, in quel caso dovrà comunque procedere alla notifica secondo le forme previste dalla norma in esame.

Il procedimento notificatorio qui previsto può essere utilizzato ogniqualvolta si tratti di notificare un atto processuale, e dunque anche nel pignoramento immobiliare per la notifica del relativo atto, nella procedura fallimentare e per la notifica del biglietto di cancelleria.

Non può essere utilizzato, indubbiamente, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, nel qual caso, infatti, all’omessa consegna del plico per assenza temporanea del destinatario e per mancanza, inidoneità o assenza di persone alle quali sarebbe stato possibile consegnarlo, ne consegue l’espletamento dell’attività di deposito del piego presso l’ufficio postale, dando di ciò avviso al destinatario mediante affissione alla porta di ingresso o immissione nella cassetta della posta della sua abitazione, dell’ufficio o dell’azienda (così dispone l’art. 8 comma 2 della Legge 20.11.1982 n. 890).

Per quanto concerne il procedimento vero e proprio, esso si articola in tre distinte formalità:
  1. deposito della copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
  2. affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
  3. comunicazione a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito.

Di tali adempimenti deve darsi specificamente atto, a pena di nullità, nella relata di notifica; l’omessa menzione di essi non può essere sanata da una successiva attestazione dell’ufficiale procedente che confermi l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti.
Va precisato che lo svolgimento delle tre formalità deve avvenire in uno stesso contesto temporale, ma non necessariamente nello stesso giorno.

L’avviso di ricevimento della raccomandata che va inviata al destinatario, con la quale si dà comunicazione del deposito dell’atto presso la Casa comunale, costituisce l’unico strumento probatorio dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio ed il mancato deposito di esso, se ingiustificato, determina l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento, con conseguente nullità della notifica.

Per questo, infatti, è anche necessario che l’ufficiale procedente alleghi all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione, dato che dalla sua attestazione, contenuta nella relata di notifica, non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita, né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all’art. 48 delle disp. att. c.p.c..

L’ufficiale giudiziario, da parte sua, non ha alcun obbligo di accertarsi che gli impiegati della casa comunale, dopo aver ricevuto l’atto, provvedano al compimento degli atti interni al loro ufficio, quali sono la registrazione al protocollo, la custodia e la messa a disposizione dell’interessato.

Qualora gli atti da notificare allo stesso destinatario ed allo stesso indirizzo siano più di uno, l’ufficiale giudiziario dovrà, a pena di nullità della notificazione, inviare altrettanti avvisi raccomandati indicativi dell’avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma, oppure un solo avviso raccomandato contenente le indicazioni di cui al predetto art. 48 delle disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno degli atti notificati.

Ci si è chiesti se il procedimento notificatorio qui disciplinato possa applicarsi anche con riferimento alla residenza effettiva del destinatario, non coincidente con la residenza anagrafica, e si è giunti alla conclusione che ciò è consentito soltanto qualora il notificante non sia riuscito a reperire il destinatario nonostante diligenti ricerche.

Da ciò se ne è fatto conseguire che se il notificante è a conoscenza della circostanza che il destinatario si è trasferito dalla sua residenza anagrafica, è nulla la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario, attesa l’efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idonea a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso.

Se la residenza anagrafica risulta evidentemente abbandonata, non si potrà utilizzare il procedimento in esame, ma quello previsto dall’art. 143 del c.p.c. per gli irreperibili.

Nel caso in cui la notifica debba esser effettuata ad una persona giuridica, se la stessa non può essere eseguita con le modalità previste dal primo comma dell’art. 145 del c.p.c. e nell’atto viene indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, vanno osservate le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se nessuna di tali modalità consente di notificare l’atto, potrà adottarsi la notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, indicato in atti e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente.
La notifica effettuata ex art. 140 alla sede effettiva della società è affetta non da inesistenza, ma da nullità.

Il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. è applicabile anche relativamente al contezioso tributario, nel caso in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la consegna perché questi o altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto a tale indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito.
Deve, invece, essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 60 comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, sostitutivo per il procedimento tributario dell’art. 143 c.p.c., nel caso in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, secondo le notizie acquisite all’atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto.

Per quanto concerne il momento del perfezionamento della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c., va detto che la notifica, per il notificante, si perfeziona alla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Nei confronti del destinatario, invece, mentre prima si perfezionava con la semplice spedizione della raccomandata, successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato incostituzionale l’art. 140 cpc, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Pertanto, adesso, gli effetti per il notificante si producono al momento della consegna, ma sono subordinati all’effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario della notificazione.

Alla relata di notifica deve essere allegata la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente la notizia dell’atto notificato, in difetto della quale si ha nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione del destinatario o dalla eventuale rinnovazione della notifica ex art. 291 del c.p.c..

Si propone qui di seguito la formula utilizzabile per la relata di notifica

Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Relata di notifica

Ad istanza di come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e protesti presso la Corte d’Appello/il Tribunale di ….., ho notificato l’atto che precede come segue:

per persona fisica:
Al Sig. ……………………. residente/domiciliato in ……., via ……. N…., mediante deposito nella Casa del Comune di ………………, consegnandolo a mani dell’impiegato addetto in busta chiusa e sigillata, e ciò per non aver rinvenuto nel luogo indicato né il destinatario né alcuna delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.
Indi ho personalmente provveduto ad affiggere avviso del deposito alla porta della abitazione/ufficio/azienda ed ho successivamente dato notizia della descritta procedura al destinatario con raccomandata a.r. in data __/__/_____, recante il N. ________________ spedita dall’U.P. di _______________

per società:
Al Sig. ……………………. residente/domiciliato in ……., via ……. N…., nella sua qualità di legale rappresentante della società (indicare denominazione e tipo sociale), con sede in……………., via ……. N…., mediante deposito nella Casa del Comune di ………………, consegnandolo a mani dell’impiegato addetto in busta chiusa e sigillata, e ciò per non aver rinvenuto nel luogo indicato né il destinatario né alcuna delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.
Indi ho personalmente provveduto ad affiggere avviso del deposito alla porta della abitazione/ufficio/azienda ed ho successivamente dato notizia della descritta procedura al destinatario con raccomandata a.r. in data __/__/_____, recante il N. ________________ spedita dall’U.P. di _______________

…………….(luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario


Avviso di deposito della copia della notifica
nella Casa Comunale in caso di irriperibilità o rifiuto di ricevere la copia
TRIBUNALE DI ……………
U.N.E.P.
Io sottoscritto uff. giud., addetto al su intestato ufficio,
A v v i s o
………………………………………………………………………………………………………
che ad istanza di
……………………………………………………………………………………………………….................

ho notificato, nella forma prevista dall’art. 140 cpc, stante la mancanza o il rifiuto di persone di famiglia o addette alla casa o ufficio, la mancanza o il rifiuto di portiere o vicini,
l’atto di

……………………………………………………………………………………………………………
mediante deposito di copia conforme dell’atto suddetto nella Casa del Comune di ………………………….
………………, lì ………………..
Il Funzionario UNEP
………………………..


Massime relative all'art. 140 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28829/2020

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo` avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilita` dell'atto e la finalita` della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalita` di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2018).

Cass. civ. n. 31724/2019

L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

Cass. civ. n. 22167/2019

In tema di notificazione di atti (nella specie, di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la "casa del Comune" in cui l'ufficiale notificante deve depositare la copia dell'atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità giuridica dell'ente, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e menzionata nell'avviso di avvenuto deposito.

Cass. civ. n. 17970/2019

La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono.

Cass. civ. n. 4274/2019

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.

Cass. civ. n. 2683/2019

In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Cass. civ. n. 1699/2019

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

Cass. civ. n. 265/2019

In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (nella specie l'affissione dell'avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l'ufficio postale.

Cass. civ. n. 33464/2018

La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità.

Cass. civ. n. 32201/2018

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.

Cass. civ. n. 30952/2017

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d’appello avesse omesso di valutare l'osservanza o meno, da parte del notificante, dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici).

Cass. civ. n. 19522/2016

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale.

Cass. civ. n. 19772/2015

La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010).

Cass. civ. n. 3590/2015

È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 26864/2014

In tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

Cass. civ. n. 10107/2014

Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.

Cass. civ. n. 16817/2012

L'art. 140 c.p.c. prescrive, per la validità della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonchè il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi "luoghi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune).

Cass. civ. n. 15094/2012

In tema di notificazioni, di fronte al rifiuto di ricevere l'atto, opposto dalla persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, che può legittimamente presumere che la qualità di portiere sia vera senza essere tenuto ad indagini verificative, può ben eseguire la notifica ai sensi del successivo art. 140.

Cass. civ. n. 7324/2012

In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.

Cass. civ. n. 5026/2012

In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.

Cass. civ. n. 2959/2012

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.

Cass. civ. n. 20482/2011

Il procedimento notificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo di comunicazione che offre le maggiori garanzie possibili di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, secondo un principio che si estende anche agli atti sostanziali. Ne consegue che la revoca del mandato, da qualificarsi atto unilaterale recettizio, regolato dall'art. 1335 c.c., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario mediante procedimento di notificazione perfezionatosi con l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., senza che l'esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Cass. civ. n. 4748/2011

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 2755/2011

Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in caso di rifiuto della persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il piego raccomandato, non è richiesta dall'art. 8, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la menzione sull'avviso di ricevimento del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua qualità, essendo tenuto l'agente postale in tutte le ipotesi di mancata consegna dell'atto esclusivamente al deposito del medesimo presso l'ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante avviso a mezzo raccomandata. L'identificazione del soggetto e l'indicazione della sua qualità sono, infatti, necessarie soltanto nell'altra ipotesi regolata dall'art. 8, primo comma, riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l'avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.

Cass. civ. n. 7809/2010

A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità della notificazione di un'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida per difetto di prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'intimato, del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per l'esame della proposta opposizione tardiva a convalida di sfratto).

Cass. civ. n. 3426/2010

Ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento tributario) in caso d'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (ex art. 1363 c.c.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse. Ne consegue che ove l'agente dichiari di aver effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'attestazione di avere "rilasciato avviso sul luogo del destinatario" deve essere interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario medesimo, ogni diversa interpretazione essendo contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi.

Cass. civ. n. 311/2010

Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l'avviso, è tenuto invece a restituirlo con l'indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l'Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l'atto sia notificato nei modi previsti dall'art. 65 cit.

Cass. civ. n. 20098/2009

Il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l'ufficiale notificatore non abbia usato l'ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la nullità della notifica di un avviso di accertamento fiscale, effettuata ex art. 140 c.p.c. sul presupposto che il destinatario si era trasferito in altro comune, senza che venisse accertato il nuovo indirizzo, che pure risultava dagli atti di stato civile).

Cass. civ. n. 14618/2009

In tema di notificazioni, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 c.p.c. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.

Cass. civ. n. 2919/2007

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario — e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di c.d. irreperibilità temporanea — lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Cass. civ. n. 24416/2006

Qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli arte. 44 c.c. e 31 att. c.c., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall'anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l'avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 c.p.c. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. di ricevere l'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio eseguita con le modalità indicate in precedenza, ritenendo che con l'uso dell'ordinaria diligenza, ovvero ricorrendo ad una normale ricerca anagrafica, il notificante avrebbe accertato, o avrebbe potuto accertare, che all'epoca della notifica il destinatario dell'atto aveva già da tempo trasferito altrove la propria residenza anagrafica).

Cass. civ. n. 5450/2005

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. pro. civ. — richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi (nella specie, mancata affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione), la notificazione è nulla e, benchè la nullità sia sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l'effetto sanante si realizza soltanto nel momento di tale ricezione, con la conseguenza che il rispetto del termine d'impugnazione decorrente dalla notificazione dell'atto va computato avendo riguardo a quest'ultima data (nella specie, la Corte Cass. ha riformato la pronuncia di merito, affermando che il reclamo proposto ex art. 26, legge fall., avverso il decreto del giudice delegato, doveva ritenersi tempestivo, dovendo computarsi il dies a quo dell'impugnazione avendo riguardo alla data della ricezione della raccomandata).

Cass. civ. n. 18110/2004

In tema di notificazione degli atti processuali a persona irreperibile, il compimento di taluno degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. (nella fattispecie, spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata recante notizia di quanto eseguito) oltre il termine stabilito per la notificazione dell'atto (nella fattispecie, ricorso per cassazione) determina la nullità — e non l'inesistenza — della notificazione, con conseguente sanatoria del vizio nel caso di rituale costituzione in giudizio del destinatario, per raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Cass. civ. n. 14388/2004

Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova.

Cass. civ. n. 13755/2002

La validità della notificazione eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, e che la copia non possa essere consegnata nella casa di abitazione, o nel luogo dell'ufficio, dell'industria o del commercio, per mere difficoltà di ordine materiale, ovvero per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dal precedente art. 139. Ne consegue che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla quando questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conosca (come nella specie), ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell'art. 139 c.p.c.

Cass. civ. n. 9325/2002

A norma dell'art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, terzo comma, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa.

Cass. civ. n. 359/2002

Le formalità previste per la notifica di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa; dal compimento di tutti e tre gli atti indicati decorre pertanto il termine, di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 15, secondo comma, del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 per impugnare, dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, la delibera del Collegio provinciale irrogativa di sanzione disciplinare.

Cass. civ. n. 14890/2000

In tema di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificatore, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. La nullità della notificazione per omessa attestazione dell'esecuzione degli adempimenti prodromici non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi di averli eseguiti.

Cass. civ. n. 4529/2000

La notifica con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche di notifica presso la sede effettiva.

Cass. civ. n. 1427/2000

Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente: ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo o secondo comma, c.p.c., ma si accerti anche la impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente; qualora, invece, tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.

Cass. civ. n. 857/2000

Le formalità di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c., non modificate dalla nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta di cui alla sopravvenuta legge n. 890 del 1982, non si pongono in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione; sono, infatti, idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio del suo diritto di difesa e la diversità di disciplina rispetto alle altre forme di notificazione — quali quelle previste dall'art. 149 c.p.c., e dall'art. 169 c.p.c. (nel testo fissato nella sentenza della Corte cost. n. 77 del 1972), per le quali è prevista la prova dell'indicata recezione — trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e delle ulteriori formalità che accompagnano la spedizione della raccomandata.

Cass. civ. n. 6233/1998

In tema di notificazione a persona irreperibile, l'espletamento della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. comporta una presunzione semplice di validità ed efficacia dell'atto, fondata sulla relata dell'ufficiale giudiziario, superabile con qualsiasi mezzo di prova, tanto con riferimento alla circostanza della effettiva ubicazione della residenza del destinatario nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto efficacemente superata la presunzione di conoscenza de qua a seguito della esibizione, da parte del destinatario irreperibile, di una certificazione dell'amministrazione postale attestante che il competente ufficio, non avendo mai ricevuto la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non aveva mai provveduto alla sua spedizione).

Cass. civ. n. 4812/1998

La notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., che trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati. Ne consegue che l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario, ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo, non assolvendo l'affissione al portone comune la funzione che l'art. 140 c.p.c. attribuisce all'affissione alla porta di casa a causa della sua inidoneità a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto.

Cass. civ. n. 3497/1998

Nella ipotesi di notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che per la sua validità richiede il compimento di tre formalità: deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, il compimento di tale ultima formalità non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 att. c.p.c., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cui all'art. 48 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 2654/1997

È nulla la notifica dell'atto di citazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. quando sia mancato l'elemento completivo della fattispecie costituito dalla spedizione della raccomandata volta a dare notizia al destinatario del compimento delle altre attività (deposito della copia nella Casa del comune e affissione dell'avviso di deposito). Detta nullità non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto quando il destinatario non siasi costituito in giudizio e la conoscenza dell'atto da parte del medesimo sia stata acquisita dopo la data della prima udienza di comparizione e, pertanto, senza l'osservanza del termine di comparizione dovutogli.

Cass. civ. n. 8071/1996

La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Né la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche, che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico.

Cass. civ. n. 7309/1996

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente (ed in sequenza tassativa) indicati nell'art. 139, e cioè a persona di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio, ecc.), o al portiere dello stabile dove è l'abitazione (o l'ufficio, ecc.), o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto. L'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificante, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. (Nella specie la Suprema Corte, cassando la sentenza di appello che aveva rigettato l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso di primo grado relativo ad un giudizio di divorzio, senza dare il debito rilievo alla circostanza che l'ufficiale giudiziario aveva compiuto la notifica ex art. 140 per il solo fatto di avere trovato chiuso il domicilio del destinatario, ha rinviato la causa al primo giudice, ex art. 383, terzo comma, e 354 c.p.c., per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo).

Cass. civ. n. 2490/1996

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. va eseguita con il compimento delle prescritte formalità (deposito della copia presso la casa comunale; affissione di un avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; comunicazione allo stesso della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) e del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso affisso alla porta, trattandosi di circostanza avulsa dall'attività dell'ufficiale giudiziario, sia l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo, senza che possa in contrario argomentarsi dagli artt. 4 e 10 della legge n. 890 del 1982, riferibile alle sole notificazioni effettuate per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

Cass. civ. n. 1321/1993

L'art. 140 c.p.c., prescrivendo per la validità della notifica con il rito degli irreperibili il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, si riferisce alla sede del comune. Pertanto, è nulla la notificazione quando il deposito dell'atto sia avvenuto presso l'ufficio di una frazione del comune, impropriamente designato nella relazione dell'ufficiale giudiziario quale casa comunale.

Cass. civ. n. 2316/1992

Con riguardo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora gli atti da notificare siano più di uno, è richiesta — conseguendone, in difetto, nullità, della notificazione medesima, relativamente a tutti questi atti — la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell'unico destinatario ciascuno degli atti suddetti (o quanto meno la specificazione nell'unico avviso raccomandato degli atti cui era relativo con le indicazioni ex art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 140 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. Q. chiede
mercoledì 20/07/2022 - Lombardia
“Buongiorno
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente caso riguardante un problema di notificazione.
Nel 2019 Agenzia delle Entrate Riscossione asserisce di avermi notificato una Cartella Esattoriale della quale io invece non ero a conoscenza. Quando dico "asserisce" mi riferisco al fatto di aver ritrovato questa cartella presuntivamente notificata in una consultazione online della mia posizione debitoria sul sito internet di AdER.
Di conseguenza mi premuro di chiedere tramite un accesso agli atti tutta la documentazione al riguardo.
AdER mi invia dopo circa un mese la Relata di Notifica da cui si evince che la cartella in esame è stata notificata tramite procedura ex art. 140 c.c.p e cioè quella che la giurisprudenza chiama notifica per “Irreperibilità Relativa”. Nella Relata vi è poi chiaramente dichiarato l’invio della Raccomandata A/R cosiddetta “Informativa”.
Tra i documenti inviatimi vi è anche la fotocopia della Cartolina A/R che, come prevedibile, riporta la dicitura “Compiuta giacenza”, in pratica la Raccomandata era stata rinviata al Mittente in quanto da me mai ritirata.
Il punto è che io sono certo, in quanto vi pogo molta attenzione, di non aver MAI rinvenuto della cassetta delle lettere l’”Avviso di Giacenza” (il famoso scontrino) che mi avvertiva della tentata consegna della Raccomandata A/R “Informativa del deposito della Cartella presso la Casa comunale”. Ho tentato di chiedere a Poste, attraverso l’invio di un modulo appositamente predisposto la copia del suddetto Avviso di Giacenza, ma non ho mai avuto risposta.
Sappiamo bene come la giurisprudenza abbia più volte sottolineato tramite Sentenze e Ordinanze come la procedura di notifica debba rispettare una ben ordinata sequenza di atti che non rispettati creano nullità della notifica.
Sulla base della documentazione prodotta ad AdER, però, nulla si può eccepire avendo da parte sua esaurito correttamente tutti i compiti previsti dalla Legge per una notifica ex art 140 ccp.
Il fronte della lite semmai si sposta nei confronti di Poste Italiane.
Bene: sappiamo che gli atti di Poste Italiano hanno fede privilegiata; quindi, l’unico modo per contestare l’asserita corretta procedura di invio della Raccomandata informativa e l’asserita sua compiuta giacenza sarebbe tramite proposizione di Querela di Falso.
Faccio notare che questi fatti avvenivano nel 2019 anno che rientra in quelli presi in esame dal Garante della Concorrenza e del Mercato che attraverso il suo Provvedimento dell’ 8 settembre 2020 ha irrogato a Poste Italiane una considerevole sanzione amministrativa per pratica commerciale scorretta e comportamento contrario alla diligenza professionale. In questo Provvedimento si prendono in esame numerosissime problematiche emerse in fase istruttoria esaminando il volume di Reclami che Poste ha prodotto. Si può constatare, al punto 28 ultimo periodo, come vi sia riportato il caso di denuncianti che lamentano, addirittura, il mancato rilascio dell’avviso di giacenza da parte del portalettere. Questo mi fa pensare che anche nel mio caso questo sospetto non sia poi così campato per aria.
Quindi io vi chiedo se un’eventuale Querela di Falso nei confronti di Poste Italiane abbia in questo caso delle basi valide e se ci siano delle possibilità concrete di un giudizio in mio favore fermo restando che in caso di vittoria occorrerà comunque un ricorso in Commissione Tributaria per far dichiarare la nullità della notifica della Cartella.

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 01/08/2022
Come correttamente già anticipato dallo stesso richiedente, l’attestazione effettuata dal portalettere sulla relata di notifica di aver inviato la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificato presso la casa comunale, nell’assenza del destinatario, costituisce attestazione privilegiata, smentibile unicamente con querela di falso. Altrettanto dotata di fede privilegiata è la produzione della cartolina di ricevimento contenente l’attestazione di compiuta giacenza del plico postale presso l’Ufficio postale e mai ritirato dal destinatario.
Da quanto è dato evincersi dal racconto riferito alla notifica della cartella di pagamento, il processo notificatorio appare esser stato correttamente espletato, eccetto che per quanto lamentato in riferimento al mancato rinvenimento dell’avviso concernente il deposito presso l’ufficio postale della raccomandata informativa.
Tale aspetto, potrà eventualmente esser fatto valere dal destinatario dell’atto attraverso la proposizione di una querela di falso che può esser proposta o in via principale o in via incidentale nell’eventuale processo nel quale si controverta della validità dell’atto notificato (ad esempio il giudizio esecutivo conseguente alla fase di riscossione della cartella di che trattasi).
Circa la possibilità di vittoria in un giudizio di querela di falso contro poste italiane, appare certamente difficile dare la prova negativa del mancato avviso di giacenza. Tuttavia, le circostanze relative a tale aspetto dovranno essere conosciute dal destinatario, il quale potrà eventualmente dimostrare che l’avviso di giacenza non poteva esser stato lasciato in cassetta poiché (eventualmente) l’immobile non possiede una cassetta postale all’esterno o per qualsiasi altra circostanza utile a fornire la prova del mancato deposito dell’avviso di che trattasi.
È tuttavia utile indicare una pronuncia con cui la Suprema Corte ha ritenuto che ai fini della validità del processo notificatorio ex art. 140 c.p.c., fanno fede, fino a querela di falso degli adempimenti richiesti dalla citata disposizione:
  • deposito presso la casa comunale,
  • affissione di un avviso alla parte dell’abitazione o dell’azienda,
  • comunicazione al destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
    invece non è rilevante il manato rinvenimento, da parte del notificando, dell’avviso affisso alla porta o l’omessa ricezione dell’avviso raccomandato, trattandosi di circostanze avulse dall’attività dell’Ufficiale giudiziario (ordinanza Cass. 23742/2020 che richiama altri precedenti conformi).
Sotto il profilo tributario, invece, appare al momento utile rilevare che il contribuente dovrà attendere la notifica dell’atto successivo per poter rilevare la nullità dell’atto tributario precedentemente notificato e la cui notifica si presuma affetta da nullità.
Difatti, con l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, il legislatore ha previsto la ‘non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo’, rendendo in tal modo privo di effetti quanto in precedenza affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 2 ottobre 2015, n. 19704 secondo cui il contribuente – che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra ‘occasionalmente’ la sussistenza di iscrizioni a ruolo – può impugnare ‘in via diretta’ tali atti tributari, con tutela ‘anticipata’, quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l’impugnazione degli estratti di ruolo.
Con la novella legislativa, invece, l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
a) per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50;
b) oppure per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;
c) o ancora o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La novella legislativa ha dunque fortemente limitato le possibilità di difesa del contribuente, nonostante l’impugnabilità del ruolo è espressamente prevista dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 32.12.1992, n. 5456, secondo cui “il ricorso può essere proposto avverso: … d) il ruolo e la cartella di pagamento” il cui complemento si rinviene al successivo art. 2, comma 2, secondo cui “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione dei ruolo”.
Per tale motivo, all’indomani della predetta novella, la giurisprudenza si è interrogata sulla sua portata, se retroattiva o meno, relativamente ai giudizi in corso, con rimessione della questione sul punto alle Sezioni Unite.
Tuttavia, un nuovo giudizio dovrà tenere conto di tale limitazione, con necessità del contribuente di impugnare la cartella invalidamente notificata unicamente con l’atto successivo o, qualora il contribuente ricada nella casistica prevista dalla nuova disposizione legislativa sopra riportata, anche in via preventiva.

Nel caso di specie, pertanto, l’invalidità della notifica può essere fatta valere in un giudizio tributario relativo alla validità dell’atto tributario successivo.

Mario F. chiede
mercoledì 22/10/2014 - Sicilia
“In riferimento al Quesito n. 11423/2014
DESIDERO CHIARIRE LE PAROLE DEL GIUDICE NEL RIGETTO DELLA MIA OPPOSIZIONE (TRA PARENTESI PAROLE MIE):
"RILEVATO CHE NEL CASO CHE CI OCCUPA IN DETTO AVVISO (DEL POSTINO) NON SI DA' ATTO (IL POSTINO DA' ATTO DEL TRASFERIMENTO?) DI ALCUN TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO, MA SI RIFERISCE CHE L'AVVISO VIENE IMMESSO NELLA CASSETTA DELLO STABILE IN INDIRIZZO (CASSETTA INESISTENTE) , SEGNO CHE UN QUALCHE COLLEGAMENTO (DOPO CINQUE ANNI!) , DEL RICORRENTE A QUELLO INDIRIZZO E' RIMASTO NONOSTANTE LE RISULTANZE ANAGRAFICHE (SIC !) .

(PIU' AVANTI): CONSIDERATO INFATTI CHE ANCHE PER LE NOTIFICAZIONI PUO' DIRSI CHE TUTTE LE VOLTE CHE MALGRADO LA PRESUNTA IRRITUALITA' DELLA NOTIFICA, IL DESTINATARIO SI VENUTO A CONOSCENZA DELL'ATTO, DERIVA CHE CON LA PROPOSTA OPPOSIZIONE QUALSIASI NULLITA' E' STATA SANATA EX TUNC POICHE' L'OPPOSIZIONE STESSA FORNISCE PROVA CHE L'ATTO HA COMUNQUE RAGGIUNTO IL SUO SCOPO:
SUPREMA CORTE:"L'OPPOSIZIONE DI MERITO COSTITUISCE PROVA CHE LA FINALITA' E' STATA RAGGIUNTA. IN TALE IPOTESI LA NULLITA' CONSEGUENTE UNA MANCATA NOTIFICA DEVE RITENERSI SANATA ".

QUANTO SOPRA E' EVIDENTEMENTE STRUMENTALE E INOPPORTUNO IN QUANTO IO SONO VENUTO A CONOSCENZA DELL'ATTO PERCHE'
E' STATO NOTIFICATO AGLI ALTRI INTERESSATI IN QUANTO TERZI COMPROPRIETARI - NON DEBITORI - DELL'IMMOBILE PIGNORATO.
IL DEBITORE SONO IO E SOSTENGO CON PIENO DIRITTO DI NON AVER RICEVUTO NOTIFICA E QUINDI CHIEDO LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA.”
Consulenza legale i 22/10/2014
La decisione del giudice riportata nel quesito dice, in sostanza, che la notifica è stata ritenuta, sì, nulla, ma che tale nullità si considera sanata dall'opposizione nel merito svolta dal destinatario di quell'atto mai ricevuto.
Il giudice dà atto che l’avviso di ricevimento compilato dal postino non indicava il trasferimento del destinatario (non era quindi barrata la casella “trasferito”), nel quale caso, la notificazione sarebbe stata sicuramente inesistente, non semplicemente nulla, con conseguente impossibilità di procedere a sua rinnovazione.
In parole povere, il postino, nell'eseguire la notifica del plico, non ha avuto sospetto (non sappiamo il perché) che la persona non fosse più presente presso quell'indirizzo e pertanto ha espletato le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. in seguito al mancato reperimento del destinatario dell'atto, che secondo il postino era solo momentaneo.

La questione, quindi, sta tutta nella possibilità di qualificare come "nulla" o "inesistente" la notifica, poiché le due forme di invalidità conducono a risultati molto diversi.
La nullità, come correttamente indicato dal giudice, viene sanata ogniqualvolta l'atto raggiunga comunque lo scopo a cui è destinato (ultimo comma, art. 156 del c.p.c.); l'inesistenza è, invece, la forma più grave di invalidità, che ricorre quando l'atto processuale presenti vizi o difetti così gravi da non potersi neppure inquadrare come atto di una determinata specie e forma, e che non può in alcun modo essere eliminata, impedendo all'atto di produrre anche il minimo effetto. E' bene precisare che l'inesistenza non è esplicitamente disciplinata dalla legge, al contrario della nullità.

Osservando la casistica giurisprudenziale in tema di inesistenza della notifica, notiamo che la Corte di cassazione ritiene sussistente tale forma di invalidità quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei. Al contrario, la notificazione sarebbe nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge, abbiano comunque con il destinatario un collegamento (Cass. civ., sez III, 24.10.2008, n. 25737).
V'è da precisare che l'ordinamento giuridico predilige, in linea di massima, comminare sanzioni meno gravi possibili agli atti processuali (come le notifiche), tacciando come inesistenti sono quelli nei quali l'irregolarità comprometta l’effettivo esercizio del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. del destinatario dell’atto. Pertanto, i giudici tendono ad individuare nelle irregolarità degli atti processuali forme di invalidità più lievi e sanabili.

Nel caso di specie, tuttavia, si potrebbe ritenere astrattamente inesistente la notifica, posto che il luogo ove essa è stata eseguita sembrerebbe essere del tutto privo di collegamenti con il destinatario dell'atto. Quello del "collegamento" è l'unico criterio che può indurre il giudice a ritenere nulla (e quindi sanabile) una notifica che altrimenti sarebbe inesistente: si veda a tal proposito la recente sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civile, 17 luglio 2014, n. 16402, secondo la quale la notifica è inesistente solo quando avvenga in luogo "non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione stessa essendo a costui del tutto estraneo", e quindi, nel caso in cui l'atto venga notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di essersi trasferito, "la notificazione deve ritenersi nulla (e non inesistente) tutte le volte che l'ufficiale giudiziario attesti, nella relazione di notificazione, la permanenza d'una relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario di essa".
La Cassazione ha quindi ritenuto sufficiente che il postino indichi "assente" anziché "trasferito" nella relazione di notificazione, per giudicare presunto un collegamento tra quel luogo e il destinatario dell'atto. Va da sé che resta in capo a quest'ultimo l'onere di provare che non esiste alcun tipo di collegamento, dimostrando ogni circostanza utile a "scollegarlo" dal luogo in cui è stata eseguita la notifica, come l'inesistenza di una cassetta della posta con il proprio nome, il fatto che in quel luogo vivano persone a lui del tutto estranee, etc.
In appello, dove verrà riproposta la censura relativa all'inesistenza della notifica, il giudice potrà riformare la sentenza di primo grado e dare ragione al destinatario dell'atto che non lo ha mai ricevuto, se si convincerà che non esisteva in effetti alcun collegamento con il luogo in cui è stata eseguita la notificazione.

Si riporta anche un'altra sentenza che potrebbe interessare nel caso di specie: "La notifica dell'atto di pignoramento, se compiuta in luogo diverso dalla residenza del debitore, non è inesistente, ma nulla, e come tale deve essere fatta valere nel termine di 5 giorni (oggi 20 giorni) dalla conoscenza dell'atto: conoscenza che, nel caso di pignoramento del bene immobile appartenente a più comproprietari, ben può essere acquisita mediante la notificazione dell'atto di avviso dell'avvenuto pignoramento ai sensi dell'art. 599 del c.p.c., secondo comma" (Cass. civ., sez. III, 4.12.1998 n. 12315).

Per completezza, sottolineamo che in caso di irregolarità della notifica di un pignoramento immobiliare, la giurisprudenza ritiene che debba essere proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c.: un costante orientamento giurisprudenziale sostiene che la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. possa valere come sanatoria ex tunc del vizio di nullità della notifica dell'atto di pignoramento (l'opposizione, in pratica, rivela che la persona era comunque a conoscenza dell'atto, e quindi lo scopo della notifica, anche se di fatto non eseguita, è in ogni caso raggiunto).
Ciò, riteniamo, risulta dubbio e inapplicabile qualora l'opposizione non sia proposta tempestivamente, ma dopo molto tempo dalla notifica dell'atto di pignoramento, il che, a nostro avviso, è indizio che quella notificazione non raggiunse affatto il suo scopo, visto che il destinatario dell'atto è venuto a conoscenza del processo esecutivo in maniera del tutto ufficiosa.

In conclusione, si deve dire che, qualora non si riuscisse a dimostrare l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, si potrebbe ritenere corretta la decisione del giudice riportata nel quesito, in quanto applicativa di principi che, per quanto contestabili, sono ampiamente accolti dalla giurisprudenza.

Mario F. chiede
venerdì 10/10/2014 - Sicilia
“sono in causa con una banca. nel 2005 ho lasciato l'appartamento in cui vivevo. oggi ricevo un atto giudiziario basato su una notifica fatta a mezzo raccomandata nel 2010 all'indirizzo lasciato nel 2005. mi sono opposto alla validità della notifica presentando il protocollo di emigrazione del comune di residenza nel 2005 e quello di immigrazione nel comune dove vivo oggi.
il giudice ha ritenuta valida la notifica fatta 5 anni dopo nonostante la controparte abbia esibito solo la spedizione della 1a raccomandata e della seconda che comunicava la spedizione della prima, all'indirizzo nel quale non vivevo da 5 anni! raccomandate delle quali non ho avuto conoscenza e delle quali non esiste ovviamente ricevuta di ritorno a mia firma né tantomeno dell'avvenuto deposito presso il comune di residenza del 2005.
a novembre c'è l'udienza d'appello. desidero sapere se la notifica fatta con la procedura esposta può ritenersi valida, anche alla luce di quanto è scritto sulla busta verde delle poste che dice: comunicazione di avvenuta c.a.d. e non più avvenuta notifica; e della sentenza della corte costituzionale n° 3 del 14 gennaio 2010.”
Consulenza legale i 15/10/2014
La notificazione è un'attività volta a portare a conoscenza del destinatario alcuni atti giuridici, di cui gli viene recapitata copia conforme. Il codice di procedura civile prevede diverse modalità di notificazione, alcune delle quali si perfezionano senza che il destinatario abbia effettivamente letto l'atto.
In generale, la notificazione dovrebbe preferibilmente avvenire in mani proprie del destinatario (art. 138 del c.p.c.); altrimenti, la notifica si può perfezionare mediante consegna della copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace (secondo comma, art. 139); oppure, mediante consegna al portiere dello stabile o a un vicino che la accetti (terzo comma, art. 139).
Solo in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone sopra indicate, l'ufficiale giudiziario può depositare l'atto nella casa del comune dove deve eseguirsi la notifica e dare avviso al destinatario mediante raccomandata (art. 140 del c.p.c.). La notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa (quella in relazione alla quale viene emesso il c.a.d.), anche se il destinatario non l'ha ricevuta.

Il caso proposto sembra attenere ad una notifica eseguita ai sensi dell'art. 140.
Affinché possa dirsi perfezionata la notifica a soggetto "irreperibile", la persona deve avere la dimora abituale presso l'indirizzo cui è stata notificato l'atto (ai sensi dell'art. 43 del c.c., la residenza è fissata dove il soggetto ha la sua dimora abituale). In genere, si presume che la persona dimori ove ha la residenza anagrafica, ma tale presunzione può essere vinta se la persona in effetti dimora nel luogo in cui gli è stata fatta la notifica, anche se anagraficamente risiede altrove.

Nel caso di specie, la persona destinataria dell'atto aveva semplicemente fissato la propria residenza, sia anagrafica sia effettiva, in luogo diverso rispetto a quello in cui è stata eseguita la notifica (si era trasferito da ben 5 anni).
In questa ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto che sussista in capo al destinatario l'onere di provare che risiedeva in luogo diverso da quello di consegna: non è stata ritenuta sufficiente la mera produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme, cioè della certificazione del comune di nuova residenza, ma si è ritenuto che deve essere provata anche la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedenze iscrizione ai sensi dell'art. 16 l. 31.1.1958 n. 136 e successivamente art. 18 D.P.R. 30.5.1989 n. 223 (Cass. civ., sez. III, 23.9.2004, n. 19132; si veda anche la sentenza Cass. civ., sez. III, 19.7.2005 n. 15200, "Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova").
Se il destinatario dell'atto è in grado di provare che non dimorava più abitualmente presso l'abitazione lasciata nel 2005, la notifica deve ritenersi invalida, o più precisamente inesistente, in quanto effettuata in luogo che non aveva alcun riferimento con il destinatario della notificazione, risultando a costui del tutto estranea; se invece quel luogo avesse avuto qualche collegamento con il destinatario, ma questo non vi dimorasse, la notifica sarebbe nulla, e rimarrebbe sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario o dalla rinnovazione della notificazione.
La prova della diversa residenza potrà essere data anche in sede di appello, coi limiti previsti dall'art. 345 del c.p.c..

Oltre a ciò, sarà opportuno indagare se l'ufficiale giudiziario notificante abbia eseguito con correttezza tutti i passaggi previsti dalla procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (es. non ha affisso avviso del deposito alla porta dell'abitazione).

MONICA F. chiede
giovedì 15/05/2014 - Lombardia
“Devo notificare l'atto di pignoramento immobiliare alla residenza dell'amministratore della società immobiliare, che ha ricevuto l'atto di precetto in altro indirizzo rispetto alla residenza, ma non si fa trovare dall'ufficiale giudiziario. La mia necessità è quella di registrare il pignoramento negativo in conservatoria per poi escutere la fideiussione. Posso a questo punto notificargli l'atto di pignoramento a mezzo posta? E se anche non la ritira si perfeziona?”
Consulenza legale i 15/05/2014
La notifica degli atti giudiziari alle persone fisiche si perfeziona anche se queste risultano irreperibili o si rifiutano di ricevere l'atto. Lo dice l'art. 140 c.p.c., che prevede tutto l'iter da seguire per l'ufficiale giudiziario in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario: la Corte costituzionale, con la nota sentenza 3/2010, ha stabilito che la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale (o presso l'ufficio postale, se la notifica è stata eseguita a mezzo posta) oppure in ogni caso trascorsi dieci giorni dalla spedizione di quella raccomandata.
Naturalmente, la residenza della persona fisica deve risultare dai registri anagrafici (a tal fine, nella prassi si è soliti consegnare all'ufficiale pignorante copia del certificato di residenza del destinatario).
La notifica del pignoramento immobiliare può esser eseguita solo dall'ufficiale giudiziario, il quale deve verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo e il decorso del termine per l'adempimento indicato nel precetto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.