(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante della società di capitali cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perché la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale; parimenti è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dagli ex soci i quali, in presenza di contestazioni, non provino la loro legittimazione "ad causam" e, cioè la loro qualità di successori, - dal lato passivo nel rapporto di imposta, se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione - dimostrazione che può essere fornita, per la prima volta, anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c..