(massima n. 1)
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.